Art. 3 
 
 
Banca  delle  terre  abbandonate  o   incolte   e   misure   per   la
               valorizzazione dei beni non utilizzati 
 
  1. Per rafforzare le opportunita' occupazionali e  di  reddito  dei
giovani,  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,   e'   individuata   in   via
sperimentale la  seguente  procedura  di  valorizzazione  di  terreni
abbandonati o incolti e di beni immobili in  stato  di  abbandono  ai
sensi del comma 2. 
  2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui  al  comma  1,  si
considerano abbandonati o incolti: 
  a)  i  terreni  agricoli  sui  quali  non  sia   stata   esercitata
l'attivita' agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi
e alle definizioni di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  e  alle
disposizioni nazionali di attuazione; 
  b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o  in  cui  sono
insediate formazioni arbustive ed arboree, ad  esclusione  di  quelli
considerati bosco ai sensi (( delle norme vigenti )) in materia,  nei
quali non siano stati attuati  interventi  di  sfollo  o  diradamento
negli ultimi quindici anni; 
  ((  c)  le  aree  edificate  ad   uso   industriale,   artigianale,
commerciale, turistico-ricettivo e le relative unita' immobiliari che
risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali
non risultino piu' operative aziende o societa'  da  almeno  quindici
anni. )) 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i comuni delle regioni  di  cui  al
comma 1 provvedono, nei limiti delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  ad   una   ricognizione
complessiva dei beni immobili, di cui sono  titolari,  che  rientrano
nella definizione di cui al comma  2,  con  particolare  riguardo  ai
terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente  periodo  e'
aggiornato con cadenza annuale. 
  (( 4. Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio  sito
internet istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione. )) 
  5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per
un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola  volta,  ai
soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino
avere un'eta' compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione  di
un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A  tal
fine  il   comune,   pubblica   periodicamente   sul   proprio   sito
istituzionale uno o piu' bandi per l'assegnazione dei beni di cui  al
comma 3. Il termine per  la  presentazione  delle  domande  non  puo'
essere inferiore,  per  ciascun  bando,  a  centoventi  giorni  dalla
pubblicazione  dello  stesso.  I  comuni  assicurano  una  imparziale
valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni  in
materia di evidenza pubblica, redigendo una  graduatoria.  ((  Per  i
terreni di  cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  sono  ammessi  a
valutazione anche i progetti che prevedano i  cambi  di  destinazione
d'uso o consumo di suolo non edificato purche'  siano  conformi  alle
procedure  di  legge  sugli  strumenti  urbanistici.  ))   I   comuni
introducono  criteri  di  valutazione  dei  progetti  che  assicurino
priorita' ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di
consumo di ulteriore suolo non edificato, nonche' elevati standard di
qualita' architettonica e paesaggistica. 
  6. La formale assegnazione e' effettuata entro e non oltre sessanta
giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con  il
provvedimento di cui al periodo precedente: 
  a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in
uso; 
  b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attivita' quali
risultanti  dal  progetto  presentato.  Tra  le  suddette   attivita'
rientrano    quelle    agricole,    artigianali,    commerciali     e
turistico-ricettive; 
  c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha  facolta'  di
godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformita'
al progetto. 
  7.  Nel  caso  di  beni  immobili  privati  che   rientrano   nella
definizione di cui al comma 2,  i  soggetti  che,  al  momento  della
presentazione della domanda, risultino avere un'eta' compresa  tra  i
18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni
suddetti. A tal  fine,  i  soggetti  di  cui  al  periodo  precedente
presentano al comune un progetto di valorizzazione  del  bene  o  dei
beni  che   intendono   utilizzare   indicando,   mediante   apposito
certificato redatto da un notaio: 
  a) i dati di identificazione catastale; 
  b) il proprietario del  fondo,  sulla  base  delle  risultanze  dei
registri immobiliari; 
  c) coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul  bene
in virtu' di atti soggetti a trascrizione; 
  d)  l'inesistenza  nei  registri  immobiliari  di  trascrizioni   o
iscrizioni pregiudizievoli,  nell'ultimo  ventennio,  ((  nonche'  la
conformita' alle norme in materia urbanistica per le  aree  edificate
di cui al comma 2, lettera c) )). 
  8. Il comune, valutato positivamente il progetto di  valorizzazione
del bene di cui al comma 7, pubblica, in  una  apposita  sezione  del
proprio sito istituzionale, il progetto  ricevuto  e  invia  mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata,
una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze  del
certificato notarile  di  cui  al  comma  7,  ovvero  sulla  base  di
ulteriore,  idonea,   documentazione,   informandolo   del   progetto
presentato e delle  condizioni  economiche  determinate  in  sede  di
perizia di cui  al  comma  14.  Alla  comunicazione  e'  allegata  la
proposta irrevocabile  del  contratto  di  affitto  sottoscritta  dal
soggetto di cui al comma 7. 
  9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di  cui  al
comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora
l'avente diritto sul bene abbia manifestato il  proprio  consenso  al
contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della  scrittura
privata autenticata, ovvero dell'atto firmato  digitalmente  a  norma
dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  adotta
gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del  progetto
per un periodo di durata pari a quello del contratto di  affitto.  ((
La mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e
nelle forme previsti dal presente comma  determina  la  nullita'  del
progetto e del contratto di affitto. )) 
  10. E' fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi  in
tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione
e di costituirvi diritti a favore  di  terzi,  nonche'  di  alienare,
affittare, concedere in comodato  o  di  effettuare  qualunque  altra
forma  di  trasferimento  a  terzi   dell'azienda   organizzata   per
l'esecuzione delle attivita' in oggetto. Gli atti posti in essere  in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli. 
  11. E' ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni
di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte  dell'interessato  di
societa' agricole, di cui al decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
99, e successive modificazioni, di societa' artigiane,  di  cui  alla
legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive  modificazioni,  nelle  quali
l'assegnatario abbia la maggioranza  del  capitale  e  il  potere  di
amministrare la societa' con la connessa rappresentanza legale;  sono
altresi' ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del
codice civile. 
  12. Il contratto di affitto e' trascritto nei registri  immobiliari
ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione
del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione. 
  13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma  7
abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti,
di attivita' terziarie di carattere non profit  o  artigianali  ((  o
turistico-ricettive )), il comune adotta le connesse modificazioni in
variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni
dall'assegnazione del bene; nelle more  dell'approvazione  definitiva
delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere
egualmente stipulati,  la  consegna  effettuata  e  le  attivita'  di
trasformazione iniziate. 
  14. Il beneficiario e' tenuto a corrispondere al comune  un  canone
d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla  base  di  una
apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo e' a  carico
del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso
in cui il comune non sia titolare del bene  oggetto  di  affitto,  il
canone e' versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica
e' a carico del proponente. 
  15. L'avente diritto al quale il bene  sia  stato  restituito  alla
scadenza  del  periodo  contrattuale,  il  quale,  nei  cinque   anni
successivi alla restituzione, voglia  trasferire  il  bene  a  titolo
oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il
prezzo all'assegnatario, il quale  ha  diritto  di  prelazione.  Tale
diritto deve essere esercitato, con atto notificato  nel  termine  di
sessanta giorni dalla notificazione,  offrendo  condizioni  uguali  a
quelle comunicate. In mancanza della notificazione di  cui  al  primo
periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo  indicato
sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo
oneroso dell'immobile, colui che ha  diritto  alla  prelazione  puo',
entro  sei  mesi  dalla  trascrizione   del   contratto,   riscattare
l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo  avente  causa.
Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del
codice civile in materia di affitto.  La  difformita'  dell'attivita'
svolta rispetto al progetto di valorizzazione  costituisce  causa  di
risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati,  fermo
restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti
adottati. 
  16. I comuni trasmettono alle  regioni,  ((  entro  novanta  giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 3 )),  l'elenco  dei  beni
censiti ed assegnati, anche  ai  fini  dell'inserimento  nella  Banca
delle terre agricole di cui all'articolo 16  della  legge  28  luglio
2016, n. 154. 
  17. I proponenti dei progetti di cui ai  commi  precedenti  per  lo
svolgimento    di    attivita'     artigianali,     commerciali     e
turistico-ricettive  possono  usufruire  della  misura   incentivante
denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo l e  per  le  attivita'
agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2. 
  (( 17-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dallalegge 7 aprile 2017, n. 45,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4: 
  1) dopo le parole: «aprile 2017»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni  primaverile  ed
estiva del 2017»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in  cui  le
agevolazioni richieste  ai  sensi  del  presente  comma  eccedano  le
risorse  stanziate  dal  comma  6,  si  provvede   mediante   riparto
proporzionale delle risorse disponibili.»; 
  b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «ovvero,
per le imprese agricole che  hanno  subito  danni  dalla  eccezionale
siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed  estiva  del  2017,
entro il 31 dicembre 2017». 
  17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6
settembre 1985 aventi ad  oggetto  terreni  gravati  da  uso  civico,
adottati in violazione delle disposizioni in materia  di  alienazione
di cui alla legge 16 giugno  1927,  n.  1766,  sono  da  considerarsi
validi  ed  efficaci  ove  siano  stati  destinati  al  perseguimento
dell'interesse generale di sviluppo  economico  della  Sardegna,  con
inclusione nei piani territoriali di sviluppo  industriale  approvati
in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,  n.  1523,  e
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.  Gli
stessi terreni sono sottratti dal regime dei terreni ad  uso  civico,
con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o  loro  atti  di
variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione
della legge 6 ottobre 1971, n. 853.  Restano  ferme  le  disposizioni
vigenti che prevedono il pagamento  di  canoni  o  altre  prestazioni
pecuniarie. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   recante   codice
          dell'amministrazione digitale: 
              «Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale  deve
          riferirsi in maniera univoca ad  un  solo  soggetto  ed  al
          documento o all'insieme  di  documenti  cui  e'  apposta  o
          associata. 
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
              4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono
          rilevare, secondo le regole tecniche di cui  all'  articolo
          71,  la  validita'  del  certificato  stesso,  nonche'  gli
          elementi identificativi del titolare e del certificatore  e
          gli eventuali limiti d'uso. 
              4-bis. L'apposizione a un documento informatico di  una
          firma digitale o di un  altro  tipo  di  firma  elettronica
          qualificata basata su un certificato elettronico  revocato,
          scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione,  salvo
          che lo stato di sospensione sia stato annullato. La  revoca
          o la sospensione,  comunque  motivate,  hanno  effetto  dal
          momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o  chi
          richiede la sospensione, non dimostri che essa era  gia'  a
          conoscenza di tutte le parti interessate. 
              4-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche se la firma elettronica  e'  basata  su  un
          certificato  qualificato  rilasciato  da  un  certificatore
          stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte  dell'Unione
          europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 
              a) il certificatore possiede i requisiti  previsti  dal
          regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro 
              b)  il  certificato  qualificato  e'  garantito  da  un
          certificatore stabilito nella Unione europea,  in  possesso
          dei requisiti di cui al medesimo regolamento; 
              c) il certificato qualificato, o il  certificatore,  e'
          riconosciuto  in  forza  di   un   accordo   bilaterale   o
          multilaterale  tra  l'Unione  europea  e  Paesi   terzi   o
          organizzazioni internazionali.». 
              - Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99  recante
          disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita'
          aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,
          a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f),  g),  l),
          ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004. 
              - La legge 8 agosto 1985 n.  443  recante  legge-quadro
          per l'artigianato e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          199 del 24 agosto 1985. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 230-bis del  codice
          civile: 
              «Art. 230-bis (Impresa  familiare).  -  Salvo  che  sia
          configurabile un diverso rapporto, il familiare che  presta
          in modo continuativo  la  sua  attivita'  di  lavoro  nella
          famiglia   o   nell'impresa   familiare   ha   diritto   al
          mantenimento  secondo  la  condizione  patrimoniale   della
          famiglia e partecipa agli utili dell'impresa  familiare  ed
          ai  beni  acquistati  con  essi  nonche'  agli   incrementi
          dell'azienda,   anche   in   ordine   all'avviamento,    in
          proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro  prestato.
          Le decisioni concernenti  l'impiego  degli  utili  e  degli
          incrementi   nonche'   quelle   inerenti   alla    gestione
          straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla  cessazione
          dell'impresa sono adottate, a  maggioranza,  dai  familiari
          che   partecipano   all'impresa   stessa.    I    familiari
          partecipanti all'impresa che non hanno la  piena  capacita'
          di agire sono rappresentati nel voto  da  chi  esercita  la
          potesta' su di essi. 
              Il lavoro della  donna  e'  considerato  equivalente  a
          quello dell'uomo. 
              Ai fini della disposizione di cui  al  primo  comma  si
          intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini entro il secondo; per  impresa  familiare
          quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini entro il secondo. 
              Il diritto di partecipazione di cui al primo  comma  e'
          intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
          di familiari indicati nel comma precedente col consenso  di
          tutti i partecipi. Esso puo'  essere  liquidato  in  danaro
          alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
          lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
          pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
          difetto di accordo, dal giudice. 
              In caso di  divisione  ereditaria  o  di  trasferimento
          dell'azienda i  partecipi  di  cui  al  primo  comma  hanno
          diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei  limiti
          in cui e' compatibile, la disposizione dell'articolo 732. 
              Le   comunioni    tacite    familiari    nell'esercizio
          dell'agricoltura  sono   regolate   dagli   usi   che   non
          contrastino con le precedenti norme.». 
              Comma 12 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2645-quater  del
          codice civile: 
              «Art. 2645-quater (Trascrizione di atti costitutivi  di
          vincolo). - Si devono trascrivere,  se  hanno  per  oggetto
          beni immobili, gli atti di diritto privato, i  contratti  e
          gli altri  atti  di  diritto  privato,  anche  unilaterali,
          nonche' le convenzioni e i contratti con  i  quali  vengono
          costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri
          enti pubblici territoriali  ovvero  di  enti  svolgenti  un
          servizio di interesse pubblico, vincoli di uso  pubblico  o
          comunque ogni altro  vincolo  a  qualsiasi  fine  richiesto
          dalle  normative  statali  e  regionali,  dagli   strumenti
          urbanistici comunali nonche' dai conseguenti  strumenti  di
          pianificazione    territoriale    e    dalle    convenzioni
          urbanistiche a essi relative.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  28
          luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e  ulteriori
          disposizioni     in     materia     di     semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale: 
              «Art.  16  (Istituzione   della   Banca   delle   terre
          agricole). - 1. E' istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e,
          comunque,  con  l'utilizzo  delle   sole   risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente,  la  Banca  delle  terre  agricole,   di   seguito
          denominata «Banca». 
              2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un  inventario
          completo della domanda e dell'offerta dei terreni  e  delle
          aziende  agricoli,  che  si  rendono  disponibili  anche  a
          seguito  di  abbandono  dell'attivita'  produttiva   e   di
          prepensionamenti,  raccogliendo,   organizzando   e   dando
          pubblicita'    alle    informazioni    necessarie     sulle
          caratteristiche naturali, strutturali  ed  infrastrutturali
          dei medesimi, sulle modalita' e condizioni di cessione e di
          acquisto degli stessi nonche' sulle  procedure  di  accesso
          alle agevolazioni di cui al  capo  III  del  titolo  I  del
          decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185,  e  successive
          modificazioni. 
              3. La Banca e' accessibile a titolo gratuito  nel  sito
          internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo
          le modalita' stabilite dalla Direzione generale  dell'ISMEA
          ed indicate nel medesimo sito internet. 
              4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo,
          ai dati disponibili e ai  relativi  aggiornamenti,  l'ISMEA
          puo' anche presentare uno o piu' programmi  o  progetti  di
          ricomposizione fondiaria, con  l'obiettivo  di  individuare
          comprensori  territoriali  nei  quali  promuovere   aziende
          dimostrative o aziende pilota. 
              5. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,
          l'ISMEA  puo'  stipulare  apposite  convenzioni   con   gli
          assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere
          forme  di  collaborazione  e  di  partecipazione   con   le
          organizzazioni    professionali    agricole    maggiormente
          rappresentative  e  con  le  universita'  e  gli   istituti
          superiori. Nelle regioni e  nelle  province  con  minoranze
          linguistiche riconosciute, la  maggiore  rappresentativita'
          delle  organizzazioni  locali  e'  riconosciuta  a   quelle
          maggiormente rappresentative in ambito locale. 
              6. Sono fatte salve  le  disposizioni  contenute  nelle
          leggi  regionali  relativamente  ai   terreni   incolti   e
          abbandonati alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   15   del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.   8   recante   nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del  2017  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 15 (Disposizioni per il sostegno  e  lo  sviluppo
          delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche). - 1.
          3- Omissis. 
              4. Le imprese agricole ubicate nelle  Regioni  Abruzzo,
          Lazio, Marche e Umbria, interessate  dagli  eventi  sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  nonche'  nelle
          Regioni Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
          Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni  a  causa  delle
          avversita' atmosferiche di eccezionale intensita'  avvenute
          nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017,  nonche'  le  imprese
          agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate
          e dalle  nevicate  eccezionali  verificatesi  nel  mese  di
          aprile 2017 e dalla eccezionale siccita'  prolungata  delle
          stagioni primaverile ed estiva del 2017  e  che  non  hanno
          sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei
          rischi,  possono  accedere  agli  interventi  previsti  per
          favorire la ripresa dell'attivita' economica  e  produttiva
          di cui all'articolo 5  del  decreto  legislativo  29  marzo
          2004, n. 102. Nel caso in cui le agevolazioni richieste  ai
          sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate  dal
          comma 6, si provvede mediante riparto  proporzionale  delle
          risorse disponibili. 
              4-bis. In favore  delle  imprese  agricole  danneggiate
          dalle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' del
          mese di gennaio 2017, e'  previsto  un  contributo  per  la
          riduzione  degli   interessi   maturati   nell'anno   2017,
          conseguenti alla proroga delle  rate  delle  operazioni  di
          credito  agrario  di  cui  all'articolo   7   del   decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
              4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica
          nel limite di un milione  di  euro  per  l'anno  2017.  Con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono definiti i criteri  e  le  modalita'  per  la
          ripartizione delle risorse di cui al primo periodo. 
              4-quater.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei
          commi 4-bis e 4-ter, pari a un milione di euro  per  l'anno
          2017, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali. 
              5. Le regioni di cui al comma 4,  anche  in  deroga  ai
          termini stabiliti all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta
          di declaratoria di eccezionalita' degli eventi  di  cui  al
          medesimo comma 4 entro il  termine  perentorio  di  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  ovvero,  per  le  imprese
          agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate
          e dalle  nevicate  eccezionali  verificatesi  nel  mese  di
          aprile 2017, entro il 30 agosto 2017 ovvero, per le imprese
          agricole che hanno subito danni dalla eccezionale  siccita'
          prolungata delle stagioni primaverile ed estiva  del  2017,
          entro il 31 dicembre 2017. 
              Omissis.». 
              - La legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante  conversione
          in legge del R.D. 22 maggio 1924, n.  751,  riguardante  il
          riordinamento degli usi  civici  nel  Regno,  del  R.D.  28
          agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26  del  R.D.  22
          maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che
          proroga i termini  assegnati  dall'art.  2  del  R.D.L.  22
          maggio 1924, n. 751, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 228, del 3 ottobre 1927. 
              - La legge 6 ottobre 1971, n. 853 recante Finanziamento
          della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975
          e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli
          interventi nel Mezzogiorno  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 271 del 26 ottobre 1971.