IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Trasferimento di funzioni in materia di turismo» e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante: Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali»; Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»; Vista la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante «Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante»; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante «Provvedimenti a favore dei circhi equestri»; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»; Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, recante «Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 1; Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante «Disposizioni in materia di spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 3; Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali» ed in particolare l'art. 4; Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo; Visto l'art. 24, comma 3-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato»; Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2014, recante «Criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche»; Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882, recante «Istituzione della Regia Accademia di Arte Drammatica», successivamente denominata Accademia Nazionale di Arte Drammatica «Silvio D'Amico»; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, recante «Istituzione dell'Accademia Nazionale di Danza»; Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, recante «Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia"» in persona giuridica privata denominata «Fondazione La Biennale di Venezia»; Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, recante «Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il Dramma Antico"»; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza», e in particolare l'art. 69; Visto il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 141, comma 1, lett. d); Visto l'art. 2423 del codice civile, concernente la redazione del bilancio; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 20; Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, e successive modificazioni, recante «Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante», e in particolare l'art. 4; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 ottobre 2011, recante «Criteri e modalita' straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»; Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, recante «Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo» ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112»; Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modifiche; Visto il decreto ministerialo 5 novembre 2014, e il decreto ministeriale 3 febbraio 2016 con riguardo al «ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo dalla Fondazione Piccolo Teatro di Milano»; Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e le linee guida per il finanziamento delle attivita' dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, redatte da un gruppo di lavoro composto tra la Direzione generale spettacolo e i coordinamenti tecnici in materia di aiuti di stato e beni e attivita' culturali; Acquisita, pertanto, l'intesa della conferenza unificata nella seduta del 6 luglio 2017; Decreta: Art. 1. Oggetto del decreto 1. Il presente decreto reca i criteri per l'erogazione e le modalita' per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, d'ora in avanti: «Fondo», ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112. 2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo tramite la Direzione generale Spettacolo, d'ora in avanti: «Amministrazione», concede contributi per progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualita', di attivita' musicali, teatrali, di danza, circensi in base agli stanziamenti del Fondo. L'Amministrazione, inoltre, concede annualmente contributi per tournee all'estero, secondo le previsioni di cui all'articolo 42 del presente decreto, nonche' contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense di cui agli articoli 34, 35 e 36. L'Amministrazione prevede, altresi', interventi a sostegno del sistema delle residenze, di cui all'articolo 43, nonche' per le azioni di sistema di cui all'articolo 44. 3. Per progetto si intende l'insieme delle attivita' che rispondono agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonche' ai requisiti minimi di attivita' annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII per le diverse tipologie di domanda di contributo, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. 4. Il contributo di cui al comma 2 e' concesso per una quota parte dei costi ammissibili del progetto ammesso al contributo. Per costi ammissibili di progetto e del relativo programma annuale ai sensi del presente decreto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o piu' attivita' del progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale di ciascun programma annuale del progetto. Con decreto del Direttore generale Spettacolo, d'ora in avanti: «Direttore generale», sentite le Commissioni consultive competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e rivedibile allo scadere di ogni triennio, sono stabiliti la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilita' dei costi.