Art. 3. 
          Presentazione della domanda di progetto triennale 
                       e dei programmi annuali 
 
  1. La domanda di ammissione al contributo e' presentata  all'inizio
del   triennio   di   riferimento   all'amministrazione   utilizzando
unicamente i modelli predisposti e  resi  disponibili  on-line  dalla
medesima, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente  articolo.
Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma
digitale,  a  salvaguardia  dell'autenticita'  della   documentazione
trasmessa, una copia integrale della suddetta domanda  e'  presentata
anche in formato cartaceo, direttamente  o  per  mezzo  del  servizio
postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.  Il  mancato
invio della documentazione cartacea entro dieci giorni dalla scadenza
del  termine  di  presentazione  della  domanda  in  via   telematica
attraverso il sistema on-line ne determina la inammissibilita'. 
  2. La domanda di ammissione al contributo e' corredata di: 
    a) copia conforme all'originale  dell'atto  costitutivo  e  dello
statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata  registrata,
nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in possesso
dell'amministrazione; 
    b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445   del   2000,   e   successive
modificazioni, con la quale si rappresentano eventuali variazioni dei
dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a); 
    c) progetto artistico triennale,  ovvero  di  durata  massima  di
diciotto mesi nel caso di tournee  all'estero,  redatto  secondo  gli
appositi  modelli  predisposti  dall'Amministrazione  e  recante  gli
obiettivi quali-quantitativi, intermedi  e  finali,  che  si  intende
raggiungere e le relative modalita' di misurazione; 
    d) programma annuale contenente, per  l'anno  di  riferimento,  i
dati e gli elementi relativi alla qualita' artistica,  alla  qualita'
indicizzata e alla  dimensione  quantitativa  del  progetto,  nonche'
relativo bilancio preventivo, redatti secondo  gli  appositi  modelli
predisposti  dall'amministrazione.  Il   bilancio   preventivo   deve
indicare chiaramente i ricavi diretti, nonche'  i  costi  ammissibili
del progetto,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del  presente
decreto, ed evidenziare il relativo  deficit.  L'adempimento  di  cui
alla presente lettera dev'essere reiterato nei  due  successivi  anni
del triennio; 
    e) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445  del  2000,  redatta  secondo  gli
appositi   modelli   predisposti   dall'Amministrazione,   attestante
l'impegno al raggiungimento dei requisiti minimi di  attivita'  e  il
rispetto  delle  altre  condizioni  previste,  per  il   settore   di
riferimento della domanda, per l'ammissione al contributo; 
    f) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali
di  lavoro,   qualora   sussistano   per   le   categorie   impiegate
nell'attivita' sovvenzionata; 
    g)   dichiarazione   di   impegno   ad   acquisire   ed   inviare
all'Amministrazione il certificato di agibilita' rilasciato dall'INPS
gestione ex ENPALS, con specifica matricola per  l'attivita'  per  la
quale e' chiesto il contributo, intestato al soggetto  richiedente  e
di utilizzare, in caso di ospitalita', solo soggetti in  possesso  di
certificato di  agibilita'  INPS  gestione  ex  ENPALS  intestato  ai
medesimi; 
    h)  indicazione  della  regione  in  cui   il   soggetto   svolge
l'attivita' prevalente, ove diversa dalla regione della propria  sede
legale; 
    i) per i soggetti di cui agli  articoli  31  e  32  del  presente
decreto,  oltre  a  quanto   richiesto   dal   presente   comma,   la
documentazione di cui alle specifiche disposizioni; 
    j) per i soggetti di cui al Capo  V,  Titolo  III,  del  presente
decreto, oltre a quanto richiesto dalle lettere a), b), f), g) ed h),
del presente  comma,  la  documentazione  richiesta  ai  sensi  degli
articoli di cui al medesimo Titolo; 
    k) per i soggetti possessori, ovvero gestori di una o piu'  sale,
dichiarazione effettuata, ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni, di  essere  in
possesso del certificato di agibilita'  delle  stesse  in  base  alle
vigenti normative in tema di pubblica sicurezza. 
  Nel caso si tratti di una  societa',  e'  richiesta,  altresi',  la
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai  sensi  dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del  2000,  e
successive modificazioni, di non trovarsi in stato di fallimento,  di
liquidazione coatta, di amministrazione controllata o  di  concordato
preventivo, e che la stessa non ha in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni. 
  3. L'Amministrazione predispone e rende disponibili  i  modelli  di
cui ai commi 1  e  2  del  presente  articolo,  a  mezzo  di  sistemi
informatici dedicati,  direttamente  accessibili  nel  sito  Internet
dell'Amministrazione, in  tempo  utile  per  la  presentazione  delle
domande di cui al comma 4. 
  4.  La  domanda  di  progetto  triennale  e'  presentata   in   via
telematica, ai sensi del comma 1  del  presente  articolo,  entro  il
termine perentorio del 31 gennaio della prima annualita'  di  ciascun
triennio unitamente al programma annuale del primo anno del triennio.
Nel secondo e terzo  anno  del  triennio,  il  programma  annuale  e'
presentato in via telematica ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  del
presente decreto, entro il termine perentorio del  31  gennaio  delle
relative annualita' del triennio.  Fanno  eccezione:  a)  le  domande
relative all'articolo 34 del  presente  decreto,  che  devono  essere
presentate entro e non oltre il 30 settembre di ciascuna  annualita';
b) le domande relative all'articolo 35, che devono essere  presentate
entro sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito; c) le  domande
relative all'articolo 36, che devono essere presentate  entro  e  non
oltre il 31 gennaio di ciascuna annualita'. 
  5. Le domande possono essere presentate per i seguenti ambiti: 
    a) ambito teatro,  di  cui  al  Capo  II  del  presente  decreto,
suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri  nazionali;  2)  teatri  di
rilevante interesse  culturale;  3)  teatri  di  rilevante  interesse
culturale  di  minoranze  linguistiche;  4)  imprese  di   produzione
teatrale; 5) imprese  di  produzione  teatrale  «prime  istanze»;  6)
imprese di produzione teatrale «Under 35»; 7) imprese  di  produzione
di  teatro  di  innovazione  nell'ambito  della  sperimentazione;  8)
imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito del teatro
per l'infanzia e la gioventu'; 9) imprese di produzione di teatro  di
innovazione  nell'ambito  della  sperimentazione  e  nell'ambito  del
teatro per l'infanzia e la gioventu' «prime istanze»; 10) imprese  di
produzione di  teatro  di  figura  e  di  immagine;  11)  imprese  di
produzione di teatro di figura e di  immagine  «prime  istanze»;  12)
teatro di strada; 13) centri di produzione teatrale;  14)  centri  di
produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione
e del teatro per l'infanzia e la gioventu'; 15)  circuiti  regionali;
16) organismi di programmazione; 17) organismi di  programmazione  in
comuni con  numero  di  abitanti  inferiore  a  cinquecentomila;  18)
festival; 19) festival e rassegne di teatro di strada; 
    b) ambito musica, di  cui  al  Capo  III  del  presente  decreto,
suddiviso  nei  seguenti  settori:  1)  teatri  di   tradizione;   2)
istituzioni   concertistico-orchestrali;   3)    attivita'    liriche
ordinarie; 4) complessi strumentali; 5) complessi strumentali  «prime
istanze»; 6) complessi strumentali giovanili; 7) circuiti  regionali;
8)  programmazione  di  attivita'   concertistiche   e   corali;   9)
programmazione di attivita' concertistiche e corali «prime  istanze»;
10) festival; 11) festival riconosciuti per legge  come  festival  di
assoluto prestigio; 12) festival «prime istanze»; 
    c) ambito  danza,  di  cui  al  Capo  IV  del  presente  decreto,
suddiviso nei seguenti settori:  1)  organismi  di  produzione  della
danza; 2) organismi di produzione della  danza  «prime  istanze»;  3)
organismi  di  produzione  della  danza  «Under  35»;  4)  centri  di
produzione della  danza;  5)  circuiti  regionali;  6)  organismi  di
programmazione; 7) festival; 8) rassegne; 
    d) ambito circo e spettacolo viaggiante, di cui  al  Capo  V  del
presente decreto, suddiviso  nei  seguenti  settori:  1)  imprese  di
produzione di  circo;  2)  imprese  di  produzione  di  circo  «prime
istanze»; 3) imprese di produzione di circo «Under 35»; 4) imprese di
produzione di circo contemporaneo e di  innovazione;  5)  imprese  di
produzione di circo contemporaneo e di innovazione  «prime  istanze»;
6) imprese di produzione di  circo  contemporaneo  e  di  innovazione
«Under 35»; 7) festival circensi competitivi;  8)  festival  circensi
non  competitivi;  9)  acquisti  di   nuove   attrazioni,   impianti,
macchinari attrezzature e beni strumentali; 10) danni conseguenti  ad
evento  fortuito;  11)  strutturazione   di   aree   attrezzate   per
l'esercizio di attivita' circense; 
    e) ambito progetti multidisciplinari,  di  cui  al  Capo  VI  del
presente  decreto,  suddiviso  nei  seguenti  settori:  1)   circuiti
regionali   multidisciplinari;   2)   organismi   di   programmazione
multidisciplinari;  3)  festival   multidisciplinari;   4)   festival
multidisciplinari riconosciuti per legge come  festival  di  assoluto
prestigio. 
    f) ambito azioni trasversali, di cui al  Capo  VII  del  presente
decreto,  suddiviso  nei  seguenti  settori:  1)  promozione   teatro
ricambio generazionale; 2) promozione teatro  coesione  e  inclusione
sociale;  3)  promozione  teatro  perfezionamento  professionale;  4)
promozione teatro  formazione  del  pubblico;  5)  promozione  musica
ricambio generazionale; 6) promozione musica  coesione  e  inclusione
sociale;  7)  promozione  musica  perfezionamento  professionale;  8)
promozione  musica  formazione  del  pubblico;  9)  promozione  danza
ricambio generazionale; 10) promozione danza  coesione  e  inclusione
sociale; 11)  promozione  danza  perfezionamento  professionale;  12)
promozione danza formazione del  pubblico;  13)  promozione  circo  e
spettacolo viaggiante ricambio generazionale; 14) promozione circo  e
spettacolo viaggiante coesione e inclusione sociale;  15)  promozione
circo e  spettacolo  viaggiante  perfezionamento  professionale;  16)
promozione circo e spettacolo viaggiante formazione del pubblico; 17)
tournee all'estero per i relativi ambiti. 
  6. Ogni soggetto richiedente puo' presentare, ai sensi del comma  2
del presente articolo, una sola domanda per un solo ambito di cui  al
comma 5, e, all'interno di tale ambito, per un  solo  settore.  Fanno
eccezione: 
    a) i soggetti richiedenti per  l'ambito  teatro,  settori  teatri
nazionali e teatri di  rilevante  interesse  culturale,  che  possono
presentare una domanda anche per  l'ambito  danza,  relativamente  ai
settori festival e rassegne; 
    b) i  soggetti  richiedenti  per  l'ambito  musica,  che  possono
presentare fino a due domande, per settori  diversi  all'interno  del
proprio ambito, ovvero per uno tra i settori 5), 6), 7) e 8)  di  cui
al presente articolo,  comma  5,  lettera  f);  inoltre,  i  soggetti
richiedenti  per  l'ambito  musica,  settore  teatri  di  tradizione,
possono  presentare   una   domanda   anche   per   l'ambito   danza,
relativamente ai settori festival e rassegne, o per l'ambito progetti
multidisciplinari,     relativamente     al     settore      festival
multidisciplinari; 
    c) i soggetti richiedenti per i  settori,  come  individuati  nel
comma 5 del presente articolo, nn. da 1 a 14 dell'ambito teatro,  nn.
da 1 a 6 dell'ambito musica, nn. da 1 a 4 dell'ambito danza e nn.  da
1 a  6  dell'ambito  circhi  e  spettacolo  viaggiante,  che  possono
presentare  una  domanda  anche  per  l'ambito  azioni   trasversali,
relativamente al settore tournee all'estero. 
  7. Si definiscono  «prime  istanze»,  ove  previste  ai  sensi  del
presente decreto, quelle presentate da soggetti che non  abbiano  mai
precedentemente avanzato domanda di contributo all'Amministrazione  a
valere sulle risorse del Fondo. 
  8. Si definiscono organismi «Under 35»  e/o  complessi  strumentali
giovanili, ai sensi del presente decreto, quelli nei quali: 
    a) la titolarita' sia detenuta per piu' del cinquanta  per  cento
da persone fisiche aventi eta' pari o inferiore a  trentacinque  anni
qualora il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria; 
    b)  gli  organi  di  amministrazione  e  controllo  del  soggetto
richiedente siano composti, in maggioranza, da  persone  aventi  eta'
pari o inferiore a trentacinque anni; 
    c) il nucleo artistico e tecnico della  formazione  sia  composto
ciascuno per almeno il settanta per cento da persone aventi eta' pari
o inferiore a trentacinque anni; 
    d) la direzione artistica sia affidata a persona avente eta' pari
o inferiore a trentacinque anni; 
  I requisiti sub a), b), c) e d) devono essere posseduti  alla  data
di chiusura  del  bando  relativo  al  primo  anno  del  triennio  di
programmazione afferente alla domanda di contributo. Ove previsto  ai
sensi del presente decreto, i soggetti  definiti  al  presente  comma
possono presentare domanda come «prima istanza», ai sensi del comma 7
del presente articolo, per il primo  triennio  successivo  all'ultima
contribuzione ottenuta ai sensi del presente comma. 
  9. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono
apporti  artistici,  tecnici,  organizzativi  e  finanziari  di  piu'
soggetti partecipanti, anche di Paesi esteri, motivati da un'adeguata
relazione dei rispettivi direttori artistici.  La  coproduzione  deve
risultare da un formale accordo, redatto per iscritto  e  debitamente
firmato, fra i soggetti coproduttori, con la chiara  indicazione  dei
rispettivi  apporti   finanziari,   del   periodo   di   gestione   e
dell'attribuzione dei bordero'  nei  limiti  e  in  proporzione  alla
partecipazione  finanziaria  di   ogni   organismo.   Ai   fini   del
raggiungimento  dei  minimi  di  attivita',  e  nei  limiti   massimi
consentiti dai rispettivi articoli di riferimento, sono  riconosciute
le  coproduzioni  realizzate  da  organismi  appartenenti  a  diversi
ambiti, per le quali comunque sia prevista tale possibilita' ai sensi
del presente decreto. 
  10. Ai fini del presente  decreto,  sono  prese  in  considerazione
esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque puo'  accedere
con l'acquisto di titolo di ingresso, con  l'eccezione,  solo  se  in
possesso di  idonea  documentazione  e/o  di  dichiarazione  resa  da
Pubblica Autorita': a) relativamente alle attivita' di  cui  al  Capo
II, del teatro di figura e del teatro  di  strada;  b)  relativamente
alle attivita' di cui al Capo III: 1) delle manifestazioni svolte nei
luoghi di  culto;  2)  delle  manifestazioni  svolte  nei  luoghi  di
rilevante interesse storico-artistico di cui all'art. 101 del  d.lgs.
n. 42/2004 e successive modificazioni e/o per  le  scuole,  entro  il
limite massimo del quindici per cento dell'intera attivita';  3)  dei
concerti d'organo; c) relativamente alle attivita' di cui al Capo IV,
delle    rappresentazioni    ad    ingresso    gratuito     sostenute
finanziariamente da regioni o  enti  locali,  retribuite  in  maniera
certificata e  munite  di  apposite  attestazioni,  entro  il  limite
massimo del dieci per cento dell'intera attivita'. 
  11. In ogni caso, per  l'ambito  musica  l'apposita  documentazione
relativa alle manifestazioni liriche, concertistiche  e  corali  deve
essere intestata, nella qualita' di organizzatore, all'organismo  che
presenta domanda di contributo. 
  12. Per i soggetti che hanno gia' in precedenza ricevuto contributi
a valere sul fondo unico per lo spettacolo dal vivo,  la  domanda  di
contributo puo' essere sottoposta alla valutazione della  Commissione
consultiva competente per materia  a  condizione  che  la  prescritta
documentazione a consuntivo sia stata presentata entro e non oltre  i
termini  stabiliti  dal  decreto  ministeriale  1°  luglio   2014   e
successive modifiche e dal presente decreto  a  decorrere  dalla  sua
entrata in vigore.