Art. 4. 
    Ripartizione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo 
 
  1. Il Direttore generale, con  proprio  decreto,  tenuto  conto  di
quanto previsto dalle leggi di stabilita' e di bilancio e del decreto
ministeriale di ripartizione del Fondo, ferme restando le  previsioni
di cui agli articoli 45, 46 e 47 del  presente  decreto,  sentite  le
Commissioni  consultive  competenti  ed  acquisito  il  parere  della
conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro
trenta giorni  dalla  richiesta  da  parte  del  Direttore  medesimo,
trascorsi  i  quali  il  decreto  puo'  comunque   essere   adottato,
stabilisce, in armonia con l'entita' numerica, i deficit  e  i  costi
dei programmi relativi alle domande complessivamente  presentate,  la
quota delle risorse da  assegnare  a  ciascuno  dei  settori  di  cui
all'articolo 3, comma 5, lettere da a) a f), nonche' la  quota  delle
risorse da assegnare alle residenze e alle azioni di sistema  di  cui
agli articoli 43 e 44 del presente decreto.  Il  Direttore  generale,
sentite le Commissioni consultive competenti per materia,  stabilisce
annualmente l'entita' delle  risorse  da  allocare  nei  sottoinsiemi
previsti dall'articolo 5, tenendo conto del numero delle domande, dei
deficit e dei costi dei programmi annualmente presentati, nonche' dei
contributi concessi nel corso delle annualita' precedenti. 
  2. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di  cui  al
comma 1 determinino una consistenza  del  Fondo  inferiore  a  quella
definita all'atto dell'emanazione del predetto decreto, il  Direttore
generale  provvede  alle  conseguenti  variazioni   in   diminuzione,
mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione. 
  3.  In  caso  di  determinazione  di  una  consistenza  del   Fondo
superiore, di eventuali revoche o rinunce, il Direttore  generale,  a
partire dal secondo anno di ciascun  triennio,  puo'  adottare  bandi
annuali per gli articoli 42 e 44, di cui al presente decreto.