Art. 5. 
        Sistema di valutazione della domanda, determinazione 
                    e attribuzione del contributo 
 
  1. Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata
la verifica  documentale  del  progetto  triennale  e  del  programma
annuale, ai sensi dell'articolo 3  del  presente  decreto,  da  parte
dell'amministrazione,  le  commissioni  consultive   competenti   per
materia valutano, secondo i  parametri  di  cui  all'Allegato  B  del
presente decreto e previa suddivisione delle domande nei sottoinsiemi
ai sensi del comma 3 del presente articolo, il  raggiungimento  della
soglia minima di ammissibilita'  qualitativa,  pari  a  dieci  punti.
Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a
dieci punti, la domanda stessa e' respinta per  carenza  di  qualita'
artistica, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. 
  2. Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora il  progetto
triennale  non  raggiunga  la   soglia   minima   di   ammissibilita'
qualitativa  di  cui  al  comma  1,  l'Amministrazione,  sentita   la
Commissione consultiva  competente  per  materia,  puo'  valutare  la
possibilita' di ammettere a contributo il predetto progetto a  titolo
diverso da quello richiesto, qualora  le  caratteristiche  soggettive
dell'organismo richiedente o l'oggetto del  progetto  possano  essere
diversamente classificate nell'ambito delle attivita' considerate dal
presente  decreto.  In  tal   caso,   l'organismo   e'   invitato   a
ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla  comunicazione  della
amministrazione, la domanda di contributo, in  relazione  al  settore
individuato d'ufficio. La mancata presentazione della domanda per  il
nuovo settore individuato d'ufficio determina  l'inammissibilita'  al
contributo. La commissione consultiva competente per materia  valuta,
secondo i parametri di cui all'Allegato  B  del  presente  decreto  e
previa nuova suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del
comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia  minima
di   ammissibilita'   qualitativa   della   domanda   di   contributo
ripresentata, pari a dieci punti.  Qualora  il  punteggio  conseguito
dalla domanda sia inferiore a  dieci  punti,  la  domanda  stessa  e'
definitivamente respinta per carenza di qualita' artistica. 
  3. Al termine delle valutazioni e delle operazioni di cui ai  commi
1 e 2 del presente articolo, ai fini  della  valutazione  comparativa
dei  progetti  triennali   secondo   un   criterio   di   omogeneita'
dimensionale, le domande ammesse a valutazione per  ogni  settore  di
cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto, sono  suddivise  -
all'inizio del triennio di riferimento e  per  tutta  la  durata  del
triennio  -  in  sottoinsiemi,  determinati  e  composti  secondo   i
parametri e le modalita' e in base alla  formula  matematica  di  cui
all'Allegato  A  del  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante. 
  4. Successivamente, le domande, ammesse e suddivise in sottoinsiemi
ai sensi del comma 3, sono valutate, attribuendo ai relativi progetti
e programmi un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti cento,
articolato secondo le seguenti categorie e relative quote: 
    a) qualita' artistica, fino ad un massimo di punti  trentacinque,
attribuiti  dalle  commissioni  consultive  competenti  per  materia,
secondo i parametri previsti per ogni settore di cui  all'Allegato  B
del presente decreto, che  ne  costituisce  parte  integrante,  e  le
modalita' di cui al comma 5 del presente articolo; 
    b) qualita' indicizzata, fino a un massimo di punti  venticinque,
attribuiti  dall'Amministrazione  in  maniera  automatica  secondo  i
parametri e la formula di calcolo previsti per ogni  settore  di  cui
all'Allegato  C  del  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante, e le modalita' di cui al comma 6 del presente articolo; 
    c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di punti quaranta,
attribuiti  dall'Amministrazione  in  maniera  automatica  secondo  i
parametri e la formula di calcolo previsti per ogni  settore  di  cui
all'Allegato  D  del  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante, e le modalita' di cui al comma 7 del presente articolo. 
  5. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera  a)  del
presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti  nell'Allegato
B e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita
la  commissione  consultiva  competente  per  materia,  il  punteggio
massimo attribuibile.  Il  punteggio  della  qualita'  artistica  del
singolo programma in relazione al progetto e'  assegnato  annualmente
sentita la Commissione medesima, in applicazione dei  parametri  come
esplicitati, sulla base di una valutazione comparativa all'interno di
ogni sottoinsieme, entro i limiti massimi  di  punteggio  di  cui  al
primo periodo del presente comma.  Qualora  il  punteggio  conseguito
dalla singola domanda sia inferiore annualmente  a  dieci  punti,  la
domanda stessa e' da  ritenersi  respinta  per  carenza  di  qualita'
artistica. 
  6. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera  b)  del
presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti  nell'Allegato
C e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita
la  Commissione  consultiva  competente  per  materia,  il  punteggio
massimo attribuibile. Il punteggio  della  qualita'  indicizzata  del
singolo  programma  e'  determinato   annualmente   con   logica   di
proporzionalita' e  adeguatezza,  mediante  la  metodologia  di  tipo
comparativo esplicitata nel medesimo Allegato C. 
  7. Relativamente alla categoria di cui al comma 4, lettera  c)  del
presente articolo, per ciascuno dei parametri previsti  nell'Allegato
D e' stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita
la  commissione  consultiva  competente  per  materia,  il  punteggio
massimo attribuibile. Il punteggio della dimensione quantitativa  del
singolo  programma  e'  determinato   annualmente   con   logica   di
proporzionalita'  e  adeguatezza  mediante  la  metodologia  di  tipo
comparativo esplicitata nel medesimo Allegato D. 
  8. Una volta acquisiti dalle Commissioni consultive competenti  per
materia  i  punteggi  annuali  relativi  alla   qualita'   artistica,
l'amministrazione  attribuisce  annualmente   a   ciascun   progetto,
corredato dal programma annuale, il punteggio  complessivo  derivante
dalla somma delle quote di punteggio di cui ai commi 5,  6  e  7  del
presente  articolo,  definendo,   per   ogni   settore   o   relativi
sottoinsiemi, la relativa graduatoria. 
  9. Il punteggio di cui al  comma  5  e'  attribuito  per  la  prima
annualita' con riferimento  al  progetto  triennale  e  al  programma
annuale. Tale punteggio, in caso di positiva valutazione di  coerenza
tra i programmi annuali e  il  progetto  triennale,  viene  preso  in
considerazione  ai  fini   delle   due   annualita'   successive   di
assegnazione del contributo finanziario, secondo quanto previsto  dal
comma 14 del presente articolo. I punteggi  assegnati  ai  sensi  dei
commi 6 e 7 del presente articolo sono attribuiti con riferimento  ai
programmi di ciascuna annualita', e valgono per la singola annualita'
di assegnazione del contributo finanziario. 
  10.  Per  la  determinazione  del  contributo  annuale  al  singolo
progetto, l'amministrazione: 
    a) divide l'ammontare delle risorse  complessivamente  attribuite
al sottoinsieme per la somma totale dei punteggi ottenuti,  ai  sensi
del comma 8, dalle domande ammesse  al  contributo  per  il  predetto
sottoinsieme, ottenendo in tal modo il valore finanziario  per  punto
del sottoinsieme; 
    b) moltiplica il valore finanziario del punto, calcolato ai sensi
della lettera a),  del  presente  comma,  per  il  numero  dei  punti
attribuiti al singolo progetto; 
    c) redistribuisce, sentita la commissione  consultiva  competente
per   materia,   le   eventuali   risorse   eccedenti   per   effetto
dell'osservanza dei deficit e/o dei  limiti  ulteriori  previsti  dal
presente decreto all'interno  del  sottoinsieme  o  del  settore,  in
armonia  con  l'entita'  numerica   e   finanziaria   delle   domande
complessivamente presentate. L'attuazione del presente comma  avviene
tenendo conto di quanto stabilito nell'articolo 49, commi 2 e 3,  del
presente decreto. 
  11. Il contributo annuale  al  singolo  progetto  non  puo'  essere
superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in
ciascuna annualita'; nel caso in cui il contributo assegnato risulti,
a consuntivo, superiore al deficit, verra' ridotto automaticamente al
valore del deficit. 
  12. Il contributo annuale al singolo progetto, con  esclusione  dei
contributi per le tournee  all'estero  di  cui  all'articolo  42  del
presente decreto, non puo' essere superiore al sessanta per cento dei
costi ammissibili di progetto sostenuti per il  relativo  anno,  come
definiti nell'articolo 1, comma 4 del presente decreto; a consuntivo,
nel caso esso risulti superiore, verra'  ridotto  automaticamente  al
valore del sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto. Tale
soglia, fatti salvi i massimali di spesa, relativi agli  acquisti  di
nuove  attrazioni,  impianti,   macchinari,   attrezzature   e   beni
strumentali e ai danni conseguenti ad evento fortuito, definiti  ogni
triennio dalla commissione  consultiva  competente  per  materia,  si
applica anche ai contributi di cui agli articoli 34 e 35 del presente
decreto. Il contributo di cui all'articolo 36 del  presente  decreto,
fatti salvi gli specifici massimali di spesa definiti con  le  stesse
modalita'  di  cui  al  periodo  precedente,  non  puo'  superare  il
cinquanta per  cento  del  costo  complessivo  dei  relativi  lavori.
Relativamente agli articoli 34, 35 e 36, nell'ambito delle  soglie  e
dei  massimali  di  spesa  definiti  triennalmente,  la   commissione
consultiva competente per  materia  definisce  ogni  anno,  per  ogni
settore, sulla base del numero delle domande pervenute, delle entita'
delle stesse e  dei  fondi  disponibili  la  percentuale  massima  di
contributo  assegnabile,  in  relazione  ai  costi  ammissibili.   La
commissione consultiva  di  cui  al  periodo  precedente  esprime  il
proprio  parere  sulla  congruita'  dei  costi  e  sulla   pertinenza
dell'oggetto delle domande all'elenco attrazioni di cui  all'articolo
4 della legge 337/1968 e all'attivita' svolta da parte  dei  soggetti
richiedenti ai sensi degli articoli 34, 35 e 36. 
  13. Per la valutazione dei progetti dei  settori  di  promozione  e
tournee  all'estero  dell'ambito  azioni  trasversali,  di  cui  agli
articoli 41 e 42 del presente decreto, nonche'  dei  settori  di  cui
agli articoli 34, 35 e 36 dell'ambito circo e spettacolo  viaggiante,
si  rimanda  alle  specifiche  disposizioni  riportate  nei  medesimi
articoli. 
  14. La qualita' artistica del progetto, di cui al comma 4,  lettera
a) del presente articolo, viene riconsiderata, per il secondo e terzo
anno  del  triennio,  dalla  Commissione  consultiva  competente  per
materia, sulla base di una valutazione di coerenza tra  il  programma
annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale.
Qualora cio' determini un punteggio relativo alla qualita'  artistica
inferiore alla soglia minima  stabilita  nel  comma  5  del  presente
articolo, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica
abbia tale esito, e' respinta. Il rigetto della domanda  per  carenza
della qualita' artistica, ove avvenga con riguardo  al  secondo  anno
del triennio,  comporta,  oltre  all'impossibilita'  di  ottenere  il
contributo   per   il   secondo   anno   del    triennio,    altresi'
l'inammissibilita' della  presentazione  del  programma  annuale  con
riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con  riguardo  al
terzo   anno   del   triennio,   il   suddetto    rigetto    comporta
l'impossibilita' di ottenere il contributo  per  il  terzo  anno  del
triennio. 
  15. La qualita' indicizzata e la dimensione quantitativa, di cui al
comma 4, lettere b) e c), del presente articolo,  vengono  calcolate,
per il secondo e il terzo anno  del  triennio,  dall'Amministrazione,
una volta ricevuto, rispettivamente,  il  programma  annuale  per  il
secondo e terzo anno del  progetto,  mediante  inserimento  dei  dati
relativi agli indicatori previsti, rispettivamente, negli Allegati  C
e D, e secondo il metodo di calcolo di cui agli allegati medesimi.