Art. 6. 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Su domanda dell'interessato, l'amministrazione puo' erogare  una
anticipazione fino ad un massimo dell'ottanta per  cento  dell'ultimo
contributo  ottenuto,  a  condizione  che  sia   stata   regolarmente
presentata,  ai  sensi  del  comma  3  del  presente   articolo,   la
documentazione   relativa   all'ultimo   sostegno   finanziario.    I
destinatari dell'anticipazione di cui al presente comma  non  possono
riceverne ulteriori  per  il  medesimo  anno  di  progetto  da  parte
dell'Amministrazione. 
  2. Per le «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma  7,
del  presente   decreto,   la   misura   massima   dell'anticipazione
concedibile per il primo anno e' pari al cinquanta per  cento,  e  la
stessa potra' essere erogata  solo  dietro  presentazione  di  idonea
fidejussione. 
  3. Ai fini della determinazione del contributo erogabile a saldo, i
soggetti beneficiari presentano annualmente una relazione consuntiva,
redatta su appositi modelli on-line predisposti dall'amministrazione,
nella quale sono riportati: 
    a) il bilancio di progetto relativo all'attivita' svolta, recante
i dati economico-finanziari, imputati con pertinenza  alle  attivita'
sovvenzionate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del presente decreto; 
    b) una dettagliata  relazione  artistica  relativa  all'attivita'
svolta,  contenente  i  riferimenti  anche  al   progetto   artistico
dell'anno e  al  monitoraggio  e  alla  valutazione  degli  obiettivi
intermedi o finali, comprensiva di dichiarazione di aver rispettato i
requisiti minimi di accesso per singolo settore previsti nei Capi del
presente decreto; 
    c) i  valori  registrati  a  consuntivo  dagli  indicatori  della
dimensione quantitativa e della qualita' indicizzata; 
    d) per gli acquisti delle attivita' circensi e  dello  spettacolo
viaggiante, per i danni conseguenti ad  evento  fortuito,  e  per  la
strutturazione di aree attrezzate, gli ulteriori  elementi  previsti,
rispettivamente, negli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto. 
  Il contributo erogabile a saldo puo' essere soggetto  a  variazioni
in  diminuzione,  rispetto   all'entita'   stabilita   in   sede   di
assegnazione, in base alle verifiche e controlli di cui  all'articolo
7 del presente decreto. 
  4. Il soggetto interessato deve inviare all'amministrazione, in via
telematica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, a
pena delle conseguenze previste nell'articolo 8 del presente decreto: 
    a) entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a  quello
di effettuazione dell'attivita', la documentazione di cui al comma 3,
lettere b) e c), del presente articolo; 
    b) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
effettuazione dell'attivita', la documentazione di cui  al  comma  3,
lettera a) del  presente  articolo;  nel  caso  in  cui  il  soggetto
medesimo  sia  tenuto  alla  redazione  di  un  bilancio   ai   sensi
dell'articolo 2423 del codice civile, tale documentazione deve essere
inviata entro e non oltre il 30 aprile; 
    c) la documentazione prevista agli  articoli  34,  35  e  36  del
presente decreto, secondo i termini perentori stabiliti  ai  medesimi
articoli, ove il soggetto abbia ottenuto il contributo ai sensi delle
medesime disposizioni. 
  Fino alla completa adozione del  sistema  di  certificazione  della
firma digitale, a salvaguardia dell'autenticita' della documentazione
trasmessa,  una  copia  integrale  e'  presentata  anche  in  formato
cartaceo, direttamente o per  mezzo  del  servizio  postale  mediante
raccomandata con  avviso  di  ricevimento.  Il  mancato  invio  della
documentazione cartacea entro dieci giorni dalla chiusura del sistema
on-line determina la inammissibilita' al finanziamento annuale  e  la
restituzione di quanto erogato a titolo di anticipazione ai sensi del
presente articolo. 
  5. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando  la
qualita' indicizzata registra un decremento superiore  al  dieci  per
cento rispetto  a  quella  valutata  in  sede  di  assegnazione.  Per
riduzione della qualita' indicizzata si intende  la  diminuzione  dei
valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica  delle
variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato  per
la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel  programma
annuale  presentato  a  preventivo  e   quanto   rendicontato   nella
documentazione di cui al precedente comma 3,  sulla  base  di  quanto
disposto  al  punto  3  dell'Allegato  C  del  presente  decreto.  Le
variazioni positive del  dato  relativo  a  ciascun  indicatore  sono
parificate a zero. Qualora la media  aritmetica  di  cui  al  secondo
periodo sia superiore al dieci per  cento,  la  parte  di  contributo
annuale  derivante   dallo   specifico   punteggio   della   qualita'
indicizzata viene ridotta per un  valore  percentuale  corrispondente
alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del dieci per
cento. 
  6. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando  la
dimensione  quantitativa  registra,  a  consuntivo,   un   decremento
superiore al dieci per cento rispetto a quella valutata  in  sede  di
assegnazione. Per riduzione della dimensione quantitativa si  intende
la diminuzione dei valori  dei  relativi  indicatori,  calcolando  la
media aritmetica delle variazioni  percentuali  registrate  per  ogni
indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto
dichiarato nel programma annuale presentato  a  preventivo  e  quanto
rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla
base di quanto disposto al  punto  3  dall'Allegato  D  del  presente
decreto.  Le  variazioni  positive  del  dato  relativo   a   ciascun
indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui
al secondo periodo sia superiore al dieci  per  cento,  la  parte  di
contributo  annuale  derivante  dallo   specifico   punteggio   della
dimensione quantitativa  viene  ridotta  per  un  valore  percentuale
corrispondente alla  eccedenza  del  predetto  valore  rispetto  alla
soglia del dieci per  cento.  Nel  caso  in  cui  la  predetta  media
aritmetica sia superiore al cinquanta per cento, il  contributo  gia'
concesso viene revocato e il relativo  progetto  artistico  non  puo'
riceverne per i restanti anni del triennio. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni  di  cui  al  presente  comma,quanto  rendicontato
dall'organismo,mediante l'utilizzo della  documentazione  di  cui  al
precedente comma  3,  alla  fine  del  primo  anno  del  triennio  di
riferimento costituisce la base di calcoloper la  determinazione  del
punteggio relativo alla dimensione quantitativa nel secondo  anno  ai
sensi   dell'articolo   5   e   come   descritto   nell'Allegato   D,
rappresentando altresi' la base di  partenza  per  la  determinazione
della variazione dei dati a consuntivo della  seconda  annualita'.  A
sua volta, quanto rendicontato dall'organismo nel  secondo  anno  del
triennio di  riferimento  costituisce  la  base  di  calcolo  per  la
determinazione del punteggio relativo  alla  dimensione  quantitativa
nel  terzo  anno  ai  sensi  dell'articolo   5   e   come   descritto
nell'Allegato D, rappresentando altresi' la base di partenza  per  la
determinazione della variazione dei dati  a  consuntivo  della  terza
annualita'. 
  7. Per gli enti pubblici, la delibera  di  assunzione  della  spesa
deve essere presentata a corredo della documentazione a consuntivo. 
  8. Non sono ammessi subentri nella titolarita'  del  contributo  in
conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda  da  parte
del soggetto richiedente,  oltre  quanto  disposto  dall'articolo  35
della legge 14 agosto 1967, n. 800. L'intervenuta  cessione  comporta
la revoca del contributo annuale assegnato con recupero  delle  somme
eventualmente versate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del presente
decreto. 
  9. Ai fini della liquidazione del saldo il  soggetto  e'  tenuto  a
presentare, entro il 30 settembre dell'anno successivo a  quello  per
il quale si e' ottenuto il contributo, una autodichiarazione ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della  Repubblica n.  445
del 2000, attestante  l'avvenuto  pagamento  dei  costi  di  progetto
ammissibili come definiti dall'articolo  1,  comma  4,  del  presente
decreto,  nella  misura  non  inferiore  alla  somma  assegnata  come
contributo a valere sul fondo  nell'esercizio  di  riferimento.  Tali
costi dovranno includere tutti i compensi e gli  oneri  al  personale
artistico e tecnico scritturato e i compensi  ai  gruppi  di  artisti
scritturati  e  delle  formazioni  artistiche  e/o  delle   compagnie
artistiche ospitate.