Art. 6. Erogazione del contributo 1. Su domanda dell'interessato, l'amministrazione puo' erogare una anticipazione fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'ultimo contributo ottenuto, a condizione che sia stata regolarmente presentata, ai sensi del comma 3 del presente articolo, la documentazione relativa all'ultimo sostegno finanziario. I destinatari dell'anticipazione di cui al presente comma non possono riceverne ulteriori per il medesimo anno di progetto da parte dell'Amministrazione. 2. Per le «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, la misura massima dell'anticipazione concedibile per il primo anno e' pari al cinquanta per cento, e la stessa potra' essere erogata solo dietro presentazione di idonea fidejussione. 3. Ai fini della determinazione del contributo erogabile a saldo, i soggetti beneficiari presentano annualmente una relazione consuntiva, redatta su appositi modelli on-line predisposti dall'amministrazione, nella quale sono riportati: a) il bilancio di progetto relativo all'attivita' svolta, recante i dati economico-finanziari, imputati con pertinenza alle attivita' sovvenzionate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto; b) una dettagliata relazione artistica relativa all'attivita' svolta, contenente i riferimenti anche al progetto artistico dell'anno e al monitoraggio e alla valutazione degli obiettivi intermedi o finali, comprensiva di dichiarazione di aver rispettato i requisiti minimi di accesso per singolo settore previsti nei Capi del presente decreto; c) i valori registrati a consuntivo dagli indicatori della dimensione quantitativa e della qualita' indicizzata; d) per gli acquisti delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, per i danni conseguenti ad evento fortuito, e per la strutturazione di aree attrezzate, gli ulteriori elementi previsti, rispettivamente, negli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto. Il contributo erogabile a saldo puo' essere soggetto a variazioni in diminuzione, rispetto all'entita' stabilita in sede di assegnazione, in base alle verifiche e controlli di cui all'articolo 7 del presente decreto. 4. Il soggetto interessato deve inviare all'amministrazione, in via telematica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, a pena delle conseguenze previste nell'articolo 8 del presente decreto: a) entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attivita', la documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c), del presente articolo; b) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attivita', la documentazione di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo; nel caso in cui il soggetto medesimo sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, tale documentazione deve essere inviata entro e non oltre il 30 aprile; c) la documentazione prevista agli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto, secondo i termini perentori stabiliti ai medesimi articoli, ove il soggetto abbia ottenuto il contributo ai sensi delle medesime disposizioni. Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale, a salvaguardia dell'autenticita' della documentazione trasmessa, una copia integrale e' presentata anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il mancato invio della documentazione cartacea entro dieci giorni dalla chiusura del sistema on-line determina la inammissibilita' al finanziamento annuale e la restituzione di quanto erogato a titolo di anticipazione ai sensi del presente articolo. 5. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando la qualita' indicizzata registra un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della qualita' indicizzata si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato C del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al dieci per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della qualita' indicizzata viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del dieci per cento. 6. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando la dimensione quantitativa registra, a consuntivo, un decremento superiore al dieci per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione. Per riduzione della dimensione quantitativa si intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato nella documentazione di cui al precedente comma 3, sulla base di quanto disposto al punto 3 dall'Allegato D del presente decreto. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero. Qualora la media aritmetica di cui al secondo periodo sia superiore al dieci per cento, la parte di contributo annuale derivante dallo specifico punteggio della dimensione quantitativa viene ridotta per un valore percentuale corrispondente alla eccedenza del predetto valore rispetto alla soglia del dieci per cento. Nel caso in cui la predetta media aritmetica sia superiore al cinquanta per cento, il contributo gia' concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non puo' riceverne per i restanti anni del triennio. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma,quanto rendicontato dall'organismo,mediante l'utilizzo della documentazione di cui al precedente comma 3, alla fine del primo anno del triennio di riferimento costituisce la base di calcoloper la determinazione del punteggio relativo alla dimensione quantitativa nel secondo anno ai sensi dell'articolo 5 e come descritto nell'Allegato D, rappresentando altresi' la base di partenza per la determinazione della variazione dei dati a consuntivo della seconda annualita'. A sua volta, quanto rendicontato dall'organismo nel secondo anno del triennio di riferimento costituisce la base di calcolo per la determinazione del punteggio relativo alla dimensione quantitativa nel terzo anno ai sensi dell'articolo 5 e come descritto nell'Allegato D, rappresentando altresi' la base di partenza per la determinazione della variazione dei dati a consuntivo della terza annualita'. 7. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spesa deve essere presentata a corredo della documentazione a consuntivo. 8. Non sono ammessi subentri nella titolarita' del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente, oltre quanto disposto dall'articolo 35 della legge 14 agosto 1967, n. 800. L'intervenuta cessione comporta la revoca del contributo annuale assegnato con recupero delle somme eventualmente versate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del presente decreto. 9. Ai fini della liquidazione del saldo il soggetto e' tenuto a presentare, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si e' ottenuto il contributo, una autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo a valere sul fondo nell'esercizio di riferimento. Tali costi dovranno includere tutti i compensi e gli oneri al personale artistico e tecnico scritturato e i compensi ai gruppi di artisti scritturati e delle formazioni artistiche e/o delle compagnie artistiche ospitate.