Art. 7. Verifiche e controlli 1. L'Amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' degli atti riguardanti l'attivita' sovvenzionata, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n.112/2013 e, nei casi in cui trovano specifica applicazione, le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica. 2. In sede di presentazione della relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 3, l'Amministrazione, acquisita la relazione artistica di cui al medesimo comma 3, lettera b), nel caso riscontri differenze nel programma artistico svolto rispetto a quello indicato in sede preventiva, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo per le variazioni presentate in corso d'anno, sottopone le variazioni del programma artistico alla Commissione consultiva competente per il riesame del punteggio da attribuire alla qualita' artistica, con conseguente decurtazione del contributo deliberato nel caso in cui vengano accertate differenze significative che determinino una diminuzione del medesimo punteggio di qualita'. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto, il contributo gia' concesso viene revocato e il relativo progetto artistico non puo' riceverne per i restanti anni del triennio. 3. La variazione sostanziale di elementi artistici presenti nel progetto triennale o nei relativi programmi annuali va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporle alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione del contributo, ivi compresa la revoca qualora esse siano tali da comportare la riduzione del relativo punteggio sotto la soglia minima prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo. 4. Qualora il bilancio di progetto a consuntivo presenti un deficit superiore rispetto al contributo assegnato, il soggetto richiedente deve comunicare le modalita' con cui intende ripianare la differenza fra il predetto deficit ed il contributo statale annuale concesso. 5. Per ciascun triennio, l'Amministrazione svolge attivita' di misurazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei progetti sostenuti, anche al fine di acquisire e fornire alle Commissioni consultive competenti per materia informazioni utili alla valutazione dei progetti, di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per il triennio successivo. Con decreto del Direttore generale possono essere determinate modalita' e criteri per l'applicazione di quanto previsto nel periodo precedente.