Art. 7. 
                        Verifiche e controlli 
 
  1.     L'Amministrazione     puo'     procedere     a     verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di  accertare  la
regolarita' degli atti riguardanti l'attivita'  sovvenzionata,  anche
con  riferimento  al  rispetto  delle  disposizioni  in  materia   di
pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni   di   cui
all'articolo 9, comma 2, della legge n.112/2013 e, nei  casi  in  cui
trovano specifica applicazione, le disposizioni previste dal  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a tal  fine  accedendo  anche  alla
documentazione  conservata  presso   il   soggetto   beneficiario   e
condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo,  o
di parte dello stesso, all'esito della verifica. 
  2. In sede di  presentazione  della  relazione  consuntiva  di  cui
all'articolo 6, comma 3, l'Amministrazione,  acquisita  la  relazione
artistica di cui al medesimo comma 3, lettera b), nel caso  riscontri
differenze nel programma artistico svolto rispetto a quello  indicato
in sede preventiva, e fatto salvo quanto previsto  dal  comma  3  del
presente articolo per  le  variazioni  presentate  in  corso  d'anno,
sottopone le variazioni  del  programma  artistico  alla  Commissione
consultiva competente per il riesame del punteggio da attribuire alla
qualita'  artistica,  con  conseguente  decurtazione  del  contributo
deliberato nel caso in cui vengano accertate differenze significative
che determinino una diminuzione del medesimo punteggio  di  qualita'.
Nel  caso  in  cui  il  punteggio  scenda  sotto  la  soglia  di  cui
all'articolo 5, comma 3, del presente  decreto,  il  contributo  gia'
concesso viene revocato e il relativo  progetto  artistico  non  puo'
riceverne per i restanti anni del triennio. 
  3. La variazione sostanziale di  elementi  artistici  presenti  nel
progetto triennale o nei relativi programmi  annuali  va  previamente
comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a  sottoporle
alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della
variazione del contributo, ivi compresa la revoca qualora esse  siano
tali da comportare la  riduzione  del  relativo  punteggio  sotto  la
soglia  minima  prevista  dall'articolo  5,  comma  1,  del  presente
decreto,  fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  2  del  medesimo
articolo. 
  4. Qualora il bilancio di progetto a consuntivo presenti un deficit
superiore rispetto al contributo assegnato, il  soggetto  richiedente
deve comunicare le modalita' con cui intende ripianare la  differenza
fra il predetto deficit ed il contributo statale annuale concesso. 
  5. Per ciascun  triennio,  l'Amministrazione  svolge  attivita'  di
misurazione,   monitoraggio   e    valutazione    dell'efficacia    e
dell'efficienza dei progetti sostenuti, anche al fine di acquisire  e
fornire  alle   Commissioni   consultive   competenti   per   materia
informazioni utili alla valutazione dei progetti, di cui all'articolo
5, comma 2, del presente decreto, per  il  triennio  successivo.  Con
decreto del Direttore generale possono essere determinate modalita' e
criteri per l'applicazione di quanto previsto nel periodo precedente.