Art. 8. Decadenza, revoca e rinuncia 1. E' disposta, con provvedimento del Direttore generale, la decadenza dal contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui la documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, non sia presentata, in via telematica, entro il termine previsto dal comma 4 del medesimo articolo, ovvero contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta dal presente decreto. 2. E' disposta, con provvedimento del Direttore generale, la revoca del contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nei seguenti casi: a) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attivita' e delle altre condizioni previste per i singoli settori nei capi da II a VI del presente decreto; b) per i casi previsti dall'articolo 6, commi 6 e 8, e dall'articolo 7, commi 2 e 3, del presente decreto. 3. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualita' eventualmente restanti. La decadenza e la revoca disposte con riferimento alla seconda e terza annualita' del progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualita' precedenti. 4. La rinuncia al contributo annuale assegnato comporta la restituzione da parte del soggetto interessato di quanto gia' ricevuto per la medesima annualita' e ha efficacia anche in relazione alle annualita' eventualmente restanti. La rinuncia effettuata con riferimento alla seconda e terza annualita' del progetto non comporta la restituzione dei contributi assegnati per le annualita' precedenti.