Art. 8. 
                    Decadenza, revoca e rinuncia 
 
  1. E'  disposta,  con  provvedimento  del  Direttore  generale,  la
decadenza dal contributo annuale assegnato, con recupero delle  somme
eventualmente versate, nel caso  in  cui  la  documentazione  di  cui
all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, non sia presentata, in
via telematica, entro il termine previsto dal comma  4  del  medesimo
articolo, ovvero contenga elementi non  veritieri  o  sia  incompleta
rispetto a quella richiesta dal presente decreto. 
  2. E' disposta, con provvedimento del Direttore generale, la revoca
del  contributo  annuale  assegnato,   con   recupero   delle   somme
eventualmente versate, nei seguenti casi: 
    a) qualora sia accertato il mancato  rispetto  a  consuntivo  dei
requisiti minimi di attivita' e delle altre condizioni previste per i
singoli settori nei capi da II a VI del presente decreto; 
    b)  per  i  casi  previsti  dall'articolo  6,  commi  6  e  8,  e
dall'articolo 7, commi 2 e 3, del presente decreto. 
  3. La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle
annualita' eventualmente restanti. La decadenza e la revoca  disposte
con riferimento alla seconda e  terza  annualita'  del  progetto  non
comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualita'
precedenti. 
  4.  La  rinuncia  al  contributo  annuale  assegnato  comporta   la
restituzione  da  parte  del  soggetto  interessato  di  quanto  gia'
ricevuto per la medesima annualita' e ha efficacia anche in relazione
alle annualita' eventualmente restanti. La  rinuncia  effettuata  con
riferimento alla seconda e terza annualita' del progetto non comporta
la  restituzione  dei  contributi   assegnati   per   le   annualita'
precedenti.