Art. 3
Estensione Split payment a tutte
le societa' controllate dalla P.A.
1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese
le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non
inferiore al 70 per cento;
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dai Ministeri;
b) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di
cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) societa' partecipate, per una percentuale complessiva del
capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b),
a) e b);
d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa
italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al
comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento
per il mercato azionario. ».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
norme di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal
1º gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e' emessa
fattura a partire dalla medesima data.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 17-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
"Art. 17-ter. Operazioni effettuate nei confronti di
pubbliche amministrazioni e altri enti e societa'
1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di amministrazioni
pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni
e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non
sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in
materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni
caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti
soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e
locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche
di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo
di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) societa' controllate direttamente o indirettamente,
ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice
civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da
enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) societa' partecipate, per una percentuale
complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e
societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della
Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato
un indice alternativo di riferimento per il mercato
azionario.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano fino al termine di scadenza della misura speciale
di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i
cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono
rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita'
a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del
presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di
tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime
di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di
demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei
diritti collettivi di uso civico.
2.".