Art. 2 
 
 
Modalita' tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica 
 
  1. A decorrere dal 1º  gennaio  2018,  nelle  fatture  elettroniche
emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale  per
acquisti di prodotti farmaceutici e' fatto  obbligo  di  indicare  le
informazioni sul Codice di AIC e il corrispondente quantitativo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, nel caso in cui  la  fattura
elettronica  sia  riferita  a  prodotti  farmaceutici,   nel   blocco
«DatiBeniServizi»  (sezione  2.2)   del   tracciato   della   fattura
elettronica,  per  ogni  sezione  «DettaglioLinee»  (2.2.1)  dovranno
essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni: 
    a) «CodiceTipo» (sezione 2.2.1.3.1): AICFARMACO; 
    b) «CodiceValore»  (sezione  2.2.1.3.2):  codice  di  AIC,  di  9
caratteri numerici, di cui  il  primo  carattere  assume  i  seguenti
valori: 
      0 = farmaco uso umano; 
  1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti); 
  9 = parafarmaco uso umano o veterinario; 
  8 = omeopatico uso umano o veterinario; 
  7 = Galenici e altri tipologie di prodotti; 
  c) «UnitaMisura» (sezione 2.2.1.6): «Confezioni» o «Posologie» sono
le unita'  di  misura  in  cui  e'  espresso  il  campo  «Quantita'»:
identifica il  numero  di  confezioni  oppure  il  numero  di  unita'
posologiche; 
  d) «Quantita'» (sezione 2.2.1.5): numero di confezioni o numero  di
posologie (unita' posologiche) del prodotto farmaceutico identificato
con il codice di AIC.