Art. 5 Finalita' del trattamento 1. L'AIFA si impegna ad utilizzare le informazioni tratte dalle fatture elettroniche messe a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al presente decreto, solo ed esclusivamente per le finalita' di cui all'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' al trattamento e conservazione delle stesse informazioni nel quadro delle misure di cui agli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. La Ragioneria generale dello Stato si impegna a trasmettere ad AIFA le fatture emesse dalle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci nei confronti degli enti del settore sanitario ai fini di cui al precedente comma nonche' a trattare i dati personali contenuti nelle predette fatture elettroniche soltanto per lo svolgimento delle funzioni di interscambio previste dal presente decreto e per il tempo strettamente necessario al compimento delle stesse.