Art. 2 
 
                             Definizioni 
(Attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE) 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) combustibili alternativi: combustibili o fonti di energia  che
fungono, almeno  in  parte,  da  sostituti  delle  fonti  fossili  di
petrolio nella fornitura di energia per il trasporto  e  che  possono
contribuire alla sua decarbonizzazione e  migliorare  le  prestazioni
ambientali  del  settore  trasporti.   I   combustibili   alternativi
comprendono anche: 
      1) elettricita'; 
      2) idrogeno; 
      3) biocarburanti,  quali  definiti  all'articolo  2,  comma  1,
lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
      4) combustibili sintetici e paraffinici; 
      5) gas naturale,  compreso  il  biometano,  in  forma  gassosa,
denominato gas naturale compresso,  di  seguito  GNC,  e  liquefatta,
denominato gas naturale liquefatto, di seguito GNL; 
      6) gas di petrolio liquefatto, di seguito denominato GPL; 
    b) veicolo elettrico: un veicolo a motore  dotato  di  un  gruppo
propulsore contenente almeno una macchina  elettrica  non  periferica
come convertitore di energia  con  sistema  di  accumulo  di  energia
ricaricabile, che puo' essere ricaricato esternamente; 
    c) punto di ricarica: un'interfaccia  in  grado  di  caricare  un
veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di  un  veicolo
elettrico alla volta; 
    d) punto di ricarica di potenza standard: un punto  di  ricarica,
che consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo  elettrico
di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza
pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni  private
o il cui scopo principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e  che
non sono accessibili al pubblico. Il punto  di  ricarica  di  potenza
standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie: 
      1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW; 
      2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW; 
    e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto di ricarica che
consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo  elettrico  di
potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata e'
dettagliato nelle seguenti tipologie: 
      1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW; 
      2) ultra-veloce: superiore a 50 kW; 
    f) fornitura di elettricita' lungo  le  coste:  la  fornitura  di
alimentazione elettrica alle infrastrutture di  ormeggio  a  servizio
delle navi adibite alla navigazione marittima o  delle  navi  adibite
alla   navigazione   interna   ormeggiate,   effettuata    attraverso
un'interfaccia standardizzata con la rete elettrica o con  generatore
elettrico isolato alimentato  a  gas  naturale  liquefatto  -  GNL  o
idrogeno; 
    g) punto di ricarica o di rifornimento accessibile  al  pubblico:
un  punto  di  ricarica  o  di  rifornimento  per  la  fornitura   di
combustibile   alternativo   che   garantisce    un    accesso    non
discriminatorio a tutti gli  utenti.  L'accesso  non  discriminatorio
puo'  comprendere  condizioni  diverse  di  autenticazione,   uso   e
pagamento. A tal fine, si  considera  punto  di  ricarica  aperto  al
pubblico: 
      1) un punto  di  ricarica  la  cui  area  di  stazionamento  e'
accessibile al pubblico, anche mediante autorizzazione e pagamento di
un diritto di accesso; 
      2) un punto di ricarica collegato a un sistema  di  autovetture
condivise e accessibile a terzi, anche a seguito  del  pagamento  del
servizio di ricarica; 
    h) punto di ricarica non accessibile al pubblico: 
      1) un punto di ricarica installato in un edificio  residenziale
privato o in una pertinenza  di  un  edificio  residenziale  privato,
riservato esclusivamente ai residenti; 
      2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla  ricarica
di veicoli in servizio all'interno di una stessa entita',  installato
all'interno di una recinzione dipendente da tale entita'; 
      3)  un  punto  di  ricarica  installato   in   un'officina   di
manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico; 
    i) punto di rifornimento: un  impianto  di  rifornimento  per  la
fornitura di qualsiasi combustibile alternativo, ad eccezione del gas
naturale liquefatto-GNL, mediante un'installazione fissa o mobile; 
    l) punto di rifornimento per il gas naturale  liquefatto-GNL:  un
impianto  di  rifornimento  per  la   fornitura   di   gas   naturale
liquefatto-GNL,  consistente  in  un  impianto  fisso  o  mobile,  un
impianto offshore o un altro sistema. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 3  marzo
          2011, n. 28, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 2. Definizioni 
              1.  Ai  fini  del  presente  decreto   legislativo   si
          applicano le definizioni  della  direttiva  2003/54/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno  2003.  Si
          applicano inoltre le seguenti definizioni: 
              a) «energia da fonti rinnovabili»: energia  proveniente
          da fonti rinnovabili  non  fossili,  vale  a  dire  energia
          eolica,  solare,  aerotermica,  geotermica,  idrotermica  e
          oceanica,  idraulica,  biomassa,  gas  di  discarica,   gas
          residuati dai processi di depurazione e biogas; 
              b) «energia aerotermica»: energia accumulata  nell'aria
          ambiente sotto forma di calore; 
              c) «energia geotermica»:  energia  immagazzinata  sotto
          forma di calore nella crosta terrestre; 
              d) «energia idrotermica»: energia  immagazzinata  nelle
          acque superficiali sotto forma di calore; 
              e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti,
          rifiuti  e  residui  di   origine   biologica   provenienti
          dall'agricoltura   (comprendente   sostanze   vegetali    e
          animali), dalla silvicoltura e  dalle  industrie  connesse,
          comprese  la  pesca  e  l'acquacoltura,  gli  sfalci  e  le
          potature provenienti dal verde pubblico e privato,  nonche'
          la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 
              f)  «consumo  finale  lordo  di  energia»:  i  prodotti
          energetici forniti a  scopi  energetici  all'industria,  ai
          trasporti, alle famiglie, ai servizi,  compresi  i  servizi
          pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla  pesca,
          ivi compreso il consumo di elettricita'  e  di  calore  del
          settore elettrico per la produzione di  elettricita'  e  di
          calore, incluse le perdite di elettricita' e di calore  con
          la distribuzione e la trasmissione; 
              g)  «teleriscaldamento»  o   «teleraffrescamento»:   la
          distribuzione di energia termica in forma di vapore,  acqua
          calda o  liquidi  refrigerati,  da  una  o  piu'  fonti  di
          produzione verso una pluralita' di edifici o  siti  tramite
          una rete, per  il  riscaldamento  o  il  raffreddamento  di
          spazi, per processi di lavorazione e per  la  fornitura  di
          acqua calda sanitaria; 
              h)  «bioliquidi»:  combustibili   liquidi   per   scopi
          energetici diversi dal trasporto, compresi  l'elettricita',
          il  riscaldamento  ed  il  raffreddamento,  prodotti  dalla
          biomassa; 
              i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per  i
          trasporti ricavati dalla biomassa; 
              l) «garanzia di  origine»:  documento  elettronico  che
          serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una
          determinata quota o un determinato quantitativo di  energia
          sono stati prodotti  da  fonti  rinnovabili  come  previsto
          all'art. 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE  e  dai
          provvedimenti attuativi di cui all'art.  1,  comma  5,  del
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; 
              m) «edificio sottoposto a ristrutturazione  rilevante»:
          edificio che ricade in una delle seguenti categorie: 
              i) edificio esistente avente superficie utile superiore
          a  1000  metri  quadrati,   soggetto   a   ristrutturazione
          integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; 
              ii)  edificio  esistente  soggetto  a   demolizione   e
          ricostruzione anche in manutenzione straordinaria; 
              n) «edificio di nuova  costruzione»:  edificio  per  il
          quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque
          denominato, sia stata presentata successivamente alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto; 
              o)  «biometano»:  gas  ottenuto  a  partire  da   fonti
          rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo
          corrispondenti a  quelle  del  gas  metano  e  idoneo  alla
          immissione nella rete del gas naturale; 
              p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo
          applicato da uno Stato membro o  gruppo  di  Stati  membri,
          inteso  a  promuovere  l'uso   delle   energie   da   fonti
          rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a  cui
          possono essere vendute o aumentando, per mezzo di  obblighi
          in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il  volume
          acquistato  di  dette  energie.  Comprende,  non   in   via
          esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o
          gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi  di
          sostegno all'obbligo in  materia  di  energie  rinnovabili,
          compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi  di
          sostegno diretto dei prezzi, ivi  comprese  le  tariffe  di
          riacquisto e le sovvenzioni; 
              q) «centrali ibride»: centrali  che  producono  energia
          elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia  fonti
          rinnovabili, ivi inclusi gli  impianti  di  co-combustione,
          vale a dire gli impianti che  producono  energia  elettrica
          mediante combustione di fonti non rinnovabili  e  di  fonti
          rinnovabili.".