Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «autore della violazione»: l'impresa o l'associazione di imprese
che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza;
b) «diritto della concorrenza»: le disposizioni di cui agli
articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, applicate autonomamente, nonche' le
disposizioni di altro Stato membro che perseguono principalmente lo
stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e le predette disposizioni di cui
agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate
nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza
dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni che impongono sanzioni penali
a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano
gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza
applicabili alle imprese;
c) «soggetto danneggiato»: una persona, fisica o giuridica, o un
ente privo di personalita' giuridica, che ha subito un danno causato
da una violazione del diritto della concorrenza;
d) «autorita' nazionale garante della concorrenza»: un'autorita'
designata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma
dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile
dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
e) «autorita' garante della concorrenza»: la Commissione o
l'autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o l'autorita'
nazionale garante della concorrenza di cui alla lettera d), ovvero, a
seconda del contesto, le predette autorita' garanti della concorrenza
disgiuntamente o congiuntamente alla Commissione;
f) «giudice del ricorso»: il giudice competente ai sensi
dell'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
ovvero un giudice di altro Stato membro che ha il potere, in seguito
alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di rivedere le
decisioni emesse da un'autorita' nazionale garante della concorrenza
o le pronunce giurisdizionali formulate su tali decisioni,
indipendentemente dal fatto che tale giudice abbia il potere di
constatare una violazione del diritto della concorrenza;
g) «decisione relativa a una violazione»: la decisione di
un'autorita' garante della concorrenza ovvero di un giudice del
ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza;
h) «decisione definitiva relativa a una violazione»: la decisione
relativa a una violazione che non puo' o non puo' piu' essere
impugnata con mezzi ordinari;
i) «prove»: tutti i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice
adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti
informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le
informazioni sono registrate;
l) «cartello»: un accordo, una intesa ai sensi dell'articolo 2
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o una pratica concordata fra due
o piu' concorrenti, volta a coordinare il loro comportamento
concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di
concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o
coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di
transazione, anche in relazione a diritti di proprieta'
intellettuale, nell'allocare quote di produzione o di vendita, nel
ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione
delle gare d'appalto, restrizioni delle importazioni o delle
esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese
concorrenti;
m) «programma di clemenza»: il programma adottato dall'autorita'
garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 15,
comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro programma
della Commissione europea o di uno Stato membro relativo
all'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea o di una disposizione corrispondente del diritto
nazionale in base alla quale un partecipante a un cartello segreto,
indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello,
collabora a un'indagine dell'autorita' garante della concorrenza
fornendo volontariamente gli elementi di cui e' a conoscenza circa il
cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in cambio, per
decisione o con la chiusura del procedimento, l'immunita' dalle
ammende per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione;
n) «dichiarazione legata a un programma di clemenza»: una
dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o
per conto di un'impresa o di una persona fisica a un'autorita'
garante della concorrenza, ovvero una registrazione di una tale
dichiarazione, che descrive la conoscenza dell'impresa o della
persona fisica in merito a un cartello e descrive il ruolo da essa
svolto al suo interno, predisposta specificamente per essere
presentata alla medesima autorita' garante allo scopo di ottenere la
non applicazione o una riduzione delle sanzioni ai sensi di un
programma di clemenza e che non comprende le informazioni
preesistenti;
o) «informazioni preesistenti»: le prove esistenti
indipendentemente dal procedimento di un'autorita' garante della
concorrenza a prescindere dalla presenza o meno delle suddette
informazioni nel fascicolo della predetta autorita';
p) «proposta di transazione»: la dichiarazione volontaria da parte
o per conto di un'impresa a un'autorita' garante della concorrenza,
in cui l'impresa riconosce o rinuncia a contestare la sua
partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza e la
propria responsabilita' in detta violazione del diritto della
concorrenza, predisposta specificamente per consentire all'autorita'
garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o
accelerata;
q) «beneficiario dell'immunita'»: un'impresa o una persona fisica
che ha ottenuto l'immunita' dalle ammende da un'autorita' garante
della concorrenza nell'ambito di un programma di clemenza;
r) «sovrapprezzo»: la differenza tra il prezzo effettivamente
pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una
violazione del diritto della concorrenza;
s) «composizione consensuale delle controversie»: i procedimenti di
risoluzione stragiudiziale di una controversia, riguardanti una
richiesta di risarcimento del danno subito a causa di una violazione
del diritto della concorrenza, di cui al decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
e al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' i procedimenti
di arbitrato di cui al titolo VIII del libro IV del codice di
procedura civile;
t) «accordo che compone la controversia»: l'accordo amichevole di
definizione della controversia raggiunto mediante il procedimento di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; l'accordo raggiunto a
seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al capo II
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; l'accordo
amichevole raggiunto mediante il procedimento di cui al titolo II-bis
del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206; la determinazione contrattuale con cui e' definita la
controversia nell'arbitrato irrituale di cui all'articolo 808-ter del
codice di procedura civile;
u) «acquirente diretto»: una persona fisica, una persona giuridica
o un ente privo di personalita' giuridica che ha acquistato
direttamente da un autore della violazione beni o servizi oggetto di
una violazione del diritto della concorrenza;
v) «acquirente indiretto»: una persona fisica, una persona
giuridica o un ente privo di personalita' giuridica che ha acquistato
non direttamente da un autore della violazione, ma da un acquirente
diretto o da un acquirente successivo beni o servizi oggetto di una
violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o servizi che
li incorporano o che derivano dagli stessi.
Note all'art. 2:
Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. C 326 del 26 ottobre 2012.
Il testo degli articoli 2, 3, 4, 10, 15 e 33 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, citata nelle note alle
premesse, cosi' recita:
"Art. 2 Intese restrittive della liberta' di
concorrenza
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche
concordati tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se
adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed
altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o
il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto."
"Art. 3 Abuso di posizione dominante
1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di
una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o
in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di
acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri
contraenti condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
l'oggetto dei contratti stessi."
"Art. 4 Deroghe al divieto di intese restrittive della
liberta' di concorrenza
1. L'Autorita' puo' autorizzare, con proprio
provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie
di intese vietate ai sensi dell'art. 2, che diano luogo a
miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i
quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale
beneficio per i consumatori e che siano individuati anche
tenendo conto della necessita' di assicurare alle imprese
la necessaria concorrenzialita' sul piano internazionale e
connessi in particolare con l'aumento della produzione, o
con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o
della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o
tecnologico. L'autorizzazione non puo' comunque consentire
restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento
delle finalita' di cui al presente comma ne' puo'
consentire che risulti eliminata la concorrenza da una
parte sostanziale del mercato.
2. L'Autorita' puo' revocare il provvedimento di
autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida,
qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero
quando venga meno alcuno dei presupposti per
l'autorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione e' presentata
all'Autorita', che si avvale dei poteri di istruttoria di
cui all'art. 14 e provvede entro centoventi giorni dalla
presentazione della richiesta stessa."
"Art. 10 Autorita' garante della concorrenza e del
mercato
1. E' istituita l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, denominata ai fini della presente legge
Autorita', con sede in Roma.
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale costituito dal presidente e da quattro membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti o della Corte di cassazione, professori universitari
ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita'.
3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, ne' possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata del mandato.
4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto
pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
funzioni. L'Autorita', in quanto autorita' nazionale
competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i
rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti
previsti dalla presente legge, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del
contributo di cui al comma 7-ter. La gestione finanziaria
si svolge in base al bilancio di previsione approvato
dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la
struttura del bilancio di previsione, il quale deve
comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle
entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al
comma 6, che disciplina anche le modalita' per le eventuali
variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria,
approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e'
soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio
preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
[7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi
relativi al controllo delle operazioni di concentrazione,
determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese
tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo
16, comma 1. A tal fine, l'Autorita' adotta criteri di
parametrazione dei contributi commisurati ai costi
complessivi relativi all'attivita' di controllo delle
concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica
dell'operazione sulla base del valore della transazione
interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per
cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime
della contribuzione.]
7-ter. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08
per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali
superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri
stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente
legge. La soglia massima di contribuzione a carico di
ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
misura minima.
7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le
attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione
dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il
contributo di cui al comma 7-ter e' versato direttamente
all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre
2012 Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014,
il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,
direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate
dall'Autorita' medesima con propria deliberazione.
Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo
dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio
approvato precedentemente all'adozione della delibera,
ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al
comma 7-ter.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri dell'Autorita'."
"Art. 15 Diffide e sanzioni
1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 14
l'Autorita' ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa
alle imprese e agli enti interessati il termine per
l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di
infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della
durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per
cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della diffida, determinando i termini entro i
quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al
comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero,
nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
cento del fatturato come individuato al comma 1,
determinando altresi' il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi
di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni.
2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento
comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i
casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione
prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione amministrativa
pecuniaria puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle
fattispecie previste dal diritto comunitario."
"Art. 33 Competenza giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
2. Le azioni di nullita' e di risarcimento del danno,
nonche' i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di
urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di
cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al
tribunale competente per territorio presso cui e' istituita
la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni.".
Il regolamento (CE) 16/12/2002, n. 1/2003 (Regolamento
del Consiglio concernente l'applicazione delle regole di
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato) e'
pubblicato nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1.
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53.
Il capo II del decreto - legge 12 settembre 2014, n.
132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia di
processo civile) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212
del 12 settembre 2014, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 e' cosi' rubricato:
" Procedura di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati"
La legge 10 novembre 2014, n. 162 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, recante misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2014, n.
261, S.O.
Il titolo II-bis della parte V del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
e' cosi' rubricata:
"ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA,
Titolo II-bis RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE
CONTROVERSIE"
Il titolo VIII del libro IV (Dei procedimenti speciali)
del codice di procedura civile e' cosi' rubricato:
"Dell'arbitrato"
L'articolo 808-ter del codice di procedura civile cosi'
recita:
"Art.808-ter. (Arbitrato irrituale)
Le parti possono, con disposizione espressa per
iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli
arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si
applicano le disposizioni del presente titolo.
Il lodo contrattuale e' annullabile dal giudice
competente secondo le disposizioni del libro I:
1) se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o gli
arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai
suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata nel
procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme
e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva
essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole
imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo;
5) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale
il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non
si applica l'articolo 825.".