IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile», e successive
modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e
1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in
conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24
agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016,
con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori
eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre
2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata
delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016,
con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei
nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre
2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta
delibera del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio
2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo
il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n.
392 del 6 settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19
settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre
2016, n. 400 del 31 ottobre 2016, n. 405 del 10 novembre 2016, n. 406
del 12 novembre 2016, n. 408 del 15 novembre 2016, n. 414 del 19
novembre 2016, n. 415 del 21 novembre 2016, n. 418 del 29 novembre
2016, n. 422 del 16 dicembre 2016, n. 427 del 20 dicembre 2016, n.
431 dell'11 gennaio 2017, nonche' n. 436 del 22 gennaio 2017, recanti
ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli
eccezionali eventi sismici di cui trattasi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9
settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale reiterarsi di
eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali
condizioni climatiche avverse e calamita' naturali che hanno
interessato le medesime regioni nonche' di adottare misure urgenti
per il mantenimento della capacita' operativa del Servizio Nazionale
della Protezione Civile;
Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da
eventi imprevedibili che rendono indispensabile l'adozione di misure
derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione
degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a
garantire condizioni socio abitative adeguate alle popolazioni
interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la
ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 2 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, della giustizia, dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, per gli affari regionali e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti
1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
«l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a
dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della
microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre
2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a
cio' finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le
relative modalita' e procedure di attuazione nel rispetto dei
seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e
criteri, nonche' secondo gli standard definiti dalla Commissione
tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre
2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre
2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento
della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale
nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purche'
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ovvero, in
mancanza, purche' attestino, nei modi e nelle forme di cui agli
articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come
individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai
sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al
medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneita'
nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonche' degli
standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la
microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle
ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il
Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualita' e
l'omogeneita' degli studi.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'affidamento
degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque
professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo
34.».
2. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite
le seguenti: «oppure i Comuni e le Province interessate»;
b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono sostituite
dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4».