Art. 10
Sostegno alle fasce deboli della popolazione
1. Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle
condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della
popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che versano in
condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi
del presente articolo, e' concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel
limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di
sostegno al reddito di cui al comma 5.
2. Possono accedere alla misura i soggetti in possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in
uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016
ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26
ottobre 2016;
b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata
da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai
sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.
3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE
corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e' calcolato
escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale,
il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione
principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o
parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di
esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della
situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del
patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al
presente comma.
4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3,
lettera c), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito
degli eventi sismici:
a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui
all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
408 del 15 novembre 2016;
b) le indennita' di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui
all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, e' riconosciuto ai
nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura di
contrasto alla poverta' di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18
luglio 2016. Ai fini del presente comma, il nucleo familiare e'
definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una
sola unita' abitativa.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono stabilite, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1, le modalita' di concessione della
prestazione di cui al presente articolo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto
di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al
comma 5.
8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.