Art. 11
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari
1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di
cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti
comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19
ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre
2016, »;
2) la lettera b) e' soppressa;
3) alla lettera l), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite
dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. I sostituti
d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli
interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non
devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017
fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte
sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle
ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.»;
c) al comma 2, le parole: «e della radiotelevisione pubblica» sono
soppresse;
d) al comma 10, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «30 novembre 2017».
e) al comma 11:
1) dopo le parole: «e dai commi» sono inserite le seguenti:
«1-bis,»;
2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma, sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi.»;
f) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. La ripresa
dei versamenti del canone tv ad uso privato di cui all'articolo 1,
comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
effettuata con le modalita' di cui al comma 11. Nei casi in cui per
effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene piu'
alcun apparecchio televisivo il canone tv ad uso privato non e'
dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»;
g) al comma 12 le parole: «entro il mese di ottobre 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017».
2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189
del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per
la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le
attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1°
gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione.
3. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48 del decreto-legge n.
189 del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo dal 1°
dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e
di reddito di lavoro autonomo, nonche' gli esercenti attivita'
agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito
dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale
fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e,
per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018,
secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di
380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le
garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il
relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16
dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti
possono altresi' richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo
di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o
un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di
imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso,
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito
di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo
43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal 1°
gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di
ammortamento e' definito nel contratto di finanziamento.
6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i
pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi
importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di
mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo e'
assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il
pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le
modalita' di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei
soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e
al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 6.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la
fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti
finanziatori.
9. L'aiuto di cui al presente articolo e' riconosciuto ai soggetti
esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei limiti di cui ai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro
degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica
del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
dopo il comma 13-bis, e' inserito il seguente: «13-ter. Per i carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente
ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48,
comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati
di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-ter
e 12 del presente articolo.».
11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai
commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180
milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante
versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso
la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle
sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite
presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un
importo pari a 300 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018 e
dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari
a 80 milioni per il 2017 e 80 milioni per il 2018.
12. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307 e' incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019.
13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190
milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno
2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere
dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo
indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a
10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per
l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni
di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a
0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per
l'anno 2025 si provvede:
a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980
milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;
c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni
di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a
6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per
l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni
di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;
d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal comma 10.
14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,
n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali
per l'esercizio 2017».
15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma
5, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le variazioni di
bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura
corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse
effettivamente utilizzate.
16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio, anche in conto residui.