Art. 12
Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e
delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e
Umbria continua ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle
risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali
limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui
all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso
decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito
di riconoscimento delle predette misure.