Art. 13
Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attivita' di
redazione della Scheda Aedes
1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27
dicembre 2016, come modificata dall'articolo 7 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017,
e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici
professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e
nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189
del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a
competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia,
possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di
agibilita' post-sismica degli edifici e delle strutture interessate
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014,
secondo le modalita' stabilite nelle apposite ordinanze commissariali
adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, anche indipendentemente dall'attivita' progettuale.
2. Il compenso dovuto al professionista per l'attivita' di
redazione della scheda AeDES e' ricompreso nelle spese tecniche per
la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34
del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono
stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al
professionista.
4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista
per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile a contribuzione
ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, non si
applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per
le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, ne' rilevano
i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal comma 7
dell'articolo 34 stesso, finalizzati ad evitare la concentrazione
degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione
privata.