Art. 13 
 
 
Svolgimento da parte dei  tecnici  professionisti  dell'attivita'  di
                    redazione della Scheda Aedes 
 
  1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo  1  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  422  del  16
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  301  del  27
dicembre 2016, come modificata  dall'articolo  7  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11  gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio  2017,
e dall'articolo 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n.  436  del  22  gennaio  2017,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  24  del   30   gennaio   2017,   i   tecnici
professionisti  iscritti  agli  ordini  e  collegi  professionali   e
nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n.  189
del 2016, abilitati all'esercizio della professione  relativamente  a
competenze di tipo tecnico e strutturale  nell'ambito  dell'edilizia,
possono  essere  incaricati  dello  svolgimento  delle  verifiche  di
agibilita' post-sismica degli edifici e delle  strutture  interessate
dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24  agosto  2016
attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  243  del  18  ottobre  2014,
secondo le modalita' stabilite nelle apposite ordinanze commissariali
adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016, anche indipendentemente dall'attivita' progettuale. 
  2.  Il  compenso  dovuto  al  professionista  per  l'attivita'   di
redazione della scheda AeDES e' ricompreso nelle spese  tecniche  per
la ricostruzione degli immobili danneggiati di  cui  all'articolo  34
del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  3. Con  le  ordinanze  commissariali  previste  dal  comma  1  sono
stabiliti i criteri e  la  misura  massima  del  compenso  dovuto  al
professionista. 
  4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista
per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile  a  contribuzione
ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016,  non  si
applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per
le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, ne' rilevano
i  criteri,  stabiliti  dai  provvedimenti  previsti  dal   comma   7
dell'articolo 34 stesso, finalizzati  ad  evitare  la  concentrazione
degli  incarichi  nel  settore  degli  interventi  di   ricostruzione
privata.