Art. 14
Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della
popolazione
1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del
suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei,
le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a
titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica,
nei rispettivi ambiti territoriali, unita' immobiliari ad uso
abitativo agibili e realizzate in conformita' alle vigenti
disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche, da destinare temporaneamente a soggetti
residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici
iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati
inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F»
secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura alternativa al
percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui
all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e successive
modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di
emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 le Regioni, in raccordo con i
Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo
conto delle rilevazioni gia' effettuate dagli stessi Comuni ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
3. Le proposte di acquisizione, sono sottoposte alla preventiva
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile previa
valutazione di congruita' sul prezzo convenuto resa dall'ente
regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con
riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica
ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare
dell'Agenzia delle entrate nonche' valutazione della soluzione
economicamente piu' vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le
strutture abitative d'emergenza (SAE).
4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la
proprieta' degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 puo' essere
trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale
pubblica dei Comuni nel cui territorio sono ubicati.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal
presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono
rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della
situazione di emergenza.