Art. 15 Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche 1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attivita' produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 3. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. 4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche' nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004 in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4, la dotazione del fondo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 e' incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.