Art. 16
Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni
giudiziarie de L'Aquila e Chieti
1. Per le esigenze di funzionalita' delle sedi dei tribunali de
L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i
termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati
sino al 13 settembre 2020.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per
l'anno 2018, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.