Art. 16 
 
 
Proroga di termini  in  materia  di  modifiche  delle  circoscrizioni
                  giudiziarie de L'Aquila e Chieti 
 
  1. Per le esigenze di funzionalita' delle  sedi  dei  tribunali  de
L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i
termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155,  sono  ulteriormente  prorogati
sino al 13 settembre 2020. 
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari  a  500.000  euro  per
l'anno 2018, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.