Art. 17
Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali
1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016,
e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti che, alla
data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o
avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di
cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al
comma 4, nonche' il rinvio e la sospensione dei termini previsti
dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facolta'
delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano
dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si
applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31
marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda.».
2. Quando la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter,
secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non e' presentata
nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto
termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del
medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31
marzo 2017.