Art. 18
Ulteriori disposizioni in materia di personale
1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al terzo periodo, le parole: «da Regioni, Province e Comuni
interessati» sono sostituite dalle seguenti «da parte di Regioni,
Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni
regionali o locali interessate»;
2) al quinto periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono
sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui ai periodi primo,
secondo, terzo e quarto»;
3) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ferme le
previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un
massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018,
per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province,
dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o
locali interessate, per assicurare la funzionalita' degli Uffici
speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale,
con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni,
con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto
dell'attivita' del Commissario straordinario, delle Regioni, delle
Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse
finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente
comma e' effettuata con provvedimento del Commissario
straordinario.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Gli
incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalita' di
cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di
cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.».
2. Le unita' di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6,
lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino
a ulteriori venti unita', nel limite di ulteriori 500.000 euro annui
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
3. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016,
dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) per le attivita'
connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del
patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, e'
autorizzato ad operare attraverso apposita contabilita' speciale
dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla
realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla
contabilita' speciale confluiscono altresi' le somme assegnate allo
scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, la contabilita' speciale e' aperta per il periodo di
tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non
superiore a cinque anni.».
4. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «cento»;
b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Le
disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti
pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo
3.»;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. All'attuazione del
presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti
di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori
oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di
3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».
5. All'articolo 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «e di 14,5 milioni di euro per l'anno
2017» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, di
14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per
l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di
tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive
trecentocinquanta unita', per l'anno 2017, e fino a complessive
settecento unita', per l'anno 2018. Ai relativi oneri si fa fronte
per gli anni 2016 e 2017 ai sensi dell'articolo 52 e per l'anno 2018
con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 29 milioni di
euro»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nei limiti
delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di
personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni
2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei
rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nelle more
dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e
limitatamente allo svolgimento di compiti di natura
tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali,
all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e
2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e
non rinnovabili.
3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere
stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della
sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente
con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti
agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo tecnico
nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della
determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso,
non puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa
del trattamento economico previsto per il personale dipendente
appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva
nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, relativamente alla non obbligatorieta' delle vigenti tariffe
professionali fisse o minime.
3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per
la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-ter, sono
effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa
con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la
possibilita' per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero
non superiore a cinque.
3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e
per gli effetti del comma 3-bis, puo' essere superiore a
trecentocinquanta.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e
3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una
quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle
unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati commi
e' riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a
tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a
tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma
1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo
di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del
Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della
protezione civile e previa deliberazione della cabina di
coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma
5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo
delle unita' di personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad
assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle
richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo
provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la
sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione
coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.».