Art. 3
Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti
agevolati per la ricostruzione privata
1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 le parole: «da parenti o affini fino al quarto
grado» sono sostituite dalle seguenti: «dal coniuge, dai parenti o
affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti
giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1
della legge 20 maggio 2016, n. 76»;
b) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili
distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1,
comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di
causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita
perizia asseverata.».