Art. 5 
 
 
Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attivita' educativa e
                              didattica 
 
  1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad  assicurare  il
ripristino,  per  il  regolare   svolgimento   dell'anno   scolastico
2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero  per  lo
svolgimento  della  normale   attivita'   scolastica,   educativa   o
didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di  personale,
nei  comuni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  nonche'  comma   2
limitatamente  a  quelli  nei  quali  risultano  edifici   scolastici
distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici.  I  piani  sono
comunicati al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;»; 
    b)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Gli
interventi funzionali alla realizzazione  dei  piani  previsti  dalla
lettera  a-bis)   del   comma   2   costituiscono   presupposto   per
l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma  1,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per  gli
appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi
da parte del Commissario straordinario si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 63, commi 1  e  6,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016,  n.  50.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
concorrenza  e  rotazione,  l'invito,  contenente  l'indicazione  dei
criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,  sulla  base  del
progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici  iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30. In
mancanza di un numero sufficiente  di  operatori  economici  iscritti
nella predetta Anagrafe, l'invito previsto  dal  terzo  periodo  deve
essere rivolto ad almeno  cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli
elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali  del  Governo  ai
sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della  legge  6  novembre
2012,  n.  190,  e  che  abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione
nell'Anagrafe antimafia di  cui  all'articolo  30.  Si  applicano  le
disposizioni di cui  all'articolo  30,  comma  6.  I  lavori  vengono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50.». 
  2. Nei territori delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,
interessati  dalla  crisi  sismica  iniziata  il  24   agosto   2016,
ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge
n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga  all'articolo
74, comma 3, del decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e'
valido sulla base delle attivita' didattiche  effettivamente  svolte,
anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini  della
validita' dell'anno scolastico, compreso quello  relativo  all'ultimo
anno di corso, per la valutazione degli studenti non e' richiesta  la
frequenza minima  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del  decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo  14,  comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica  22  giugno  2009,  n.
122. 
  3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca e' autorizzato a  emanare  un'ordinanza  finalizzata  a
disciplinare, anche in deroga alle  vigenti  disposizioni  normative,
l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti,  degli
scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico  2016/2017  nelle
aree di cui al comma 1.