Art. 5
Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attivita' educativa e
didattica
1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il
ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico
2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo
svolgimento della normale attivita' scolastica, educativa o
didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale,
nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' comma 2
limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici
distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono
comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Gli
interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla
lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per
l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli
appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi
da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei
criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30. In
mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti
nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve
essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli
elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai
sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre
2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione
nell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.».
2. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016,
ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge
n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo
74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'
valido sulla base delle attivita' didattiche effettivamente svolte,
anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della
validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo
anno di corso, per la valutazione degli studenti non e' richiesta la
frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo 14, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122.
3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a
disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative,
l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli
scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 nelle
aree di cui al comma 1.