Art. 6 Conferenza permanente e Conferenze regionali 1. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» e' sostituita dalla seguente: «Conferenza permanente e Conferenze regionali»; b) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «strumenti urbanistici vigenti» sono inserite le seguenti: «e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Conferenza, in particolare: a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi; b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.»; f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalita', anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4.». 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.