Art. 6
Conferenza permanente e Conferenze regionali
1. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» e'
sostituita dalla seguente: «Conferenza permanente e Conferenze
regionali»;
b) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «strumenti
urbanistici vigenti» sono inserite le seguenti: «e comporta
l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Conferenza, in
particolare:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti
urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori
relativi a beni culturali di competenza del Commissario
straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali,
che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle
infrastrutture ambientali.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per gli interventi
privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15,
comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo
15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di
tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o
delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze
regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo
delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o
amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma
1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione
privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza,
con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per
la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi
stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2,
per la concessione dei contributi.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Conferenza
regionale esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di
fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere
pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al
vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o
delle aree protette regionali.»;
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a
disciplinare le modalita', anche telematiche, di funzionamento e di
convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle
Conferenze regionali di cui al comma 4.».
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.