Art. 7
Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali
derivanti dagli interventi di ricostruzione
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la
lettera e) e' soppressa.
2. All'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I Presidenti delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, approvano, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione della presente disposizione, il
piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli
interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.»;
b) al comma 6:
1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta dei materiali
di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole
aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto»;
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei
conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei
materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga
all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4
insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita' di
raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto
avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine,
il Comune provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle
vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei
provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite
dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita
comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella
quale si provvedera' alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici
giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto
periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso
motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali»;
c) al comma 7:
1) al quinto periodo, le parole: «Il Commissario straordinario»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,» e le parole: «e separazione di flussi
omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero
e smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «, separazione e
recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale
successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della
frazione non recuperabile»;
2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,»;
d) al comma 8 le parole: «del Commissario straordinario» sono
sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,»;
e) il comma 10 e' abrogato.