Art. 7 
 
 
Disposizioni in materia di  trattamento  e  trasporto  dei  materiali
             derivanti dagli interventi di ricostruzione 
 
  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,  la
lettera e) e' soppressa. 
  2.  All'articolo  28  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I Presidenti  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi  dell'articolo  1,
comma 5, approvano, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  della  presente  disposizione,  il
piano per la gestione delle macerie e  dei  rifiuti  derivanti  dagli
interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.»; 
    b) al comma 6: 
  1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di  cui  al
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta  dei  materiali
di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico  ovvero,  nelle  sole
aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto»; 
  2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i  seguenti:  «Ai  fini  dei
conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei
materiali il Comune  di  origine  dei  materiali  stessi,  in  deroga
all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006.  Limitatamente  ai  materiali  di  cui  al  comma  4
insistenti  nelle  aree  urbane  su  suolo  privato,  l'attivita'  di
raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto
avente titolo alla concessione dei  finanziamenti  agevolati  per  la
ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal  fine,
il Comune provvede a notificare, secondo le modalita' previste  dalle
vigenti  disposizioni  di  legge   in   materia   di   notifica   dei
provvedimenti  amministrativi   ovvero   secondo   quelle   stabilite
dall'articolo 60 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  e  successive   modificazioni,   apposita
comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella
quale si provvedera' alla rimozione dei materiali.  Decorsi  quindici
giorni dalla data di notificazione  dell'avviso  previsto  dal  sesto
periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia  espresso
motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali»; 
    c) al comma 7: 
  1) al quinto periodo, le  parole:  «Il  Commissario  straordinario»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,» e le  parole:  «e  separazione  di  flussi
omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di  recupero
e smaltimento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  separazione  e
recupero  (R5)  di  flussi  omogenei  di  rifiuti   per   l'eventuale
successivo trasporto  agli  impianti  di  destinazione  finale  della
frazione non recuperabile»; 
  2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il  Presidente  della  Regione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 5,»; 
  d) al comma 8  le  parole:  «del  Commissario  straordinario»  sono
sostituite dalle seguenti: «del Presidente  della  Regione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 5,»; 
  e) il comma 10 e' abrogato.