Art. 8
Legalita' e trasparenza
1. All'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «articolo 4» sono
aggiunte le seguenti: «, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
b) al comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
«Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.»;
c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto»
sono inserite le seguenti: «, o in data successiva,» e dopo le
parole: «sono iscritti di diritto nell'Anagrafe» sono aggiunte le
seguenti: «, previa presentazione della relativa domanda,».