Art. 9 
 
 
Disciplina  del  contributo  per  le  attivita'   tecniche   per   la
                  ricostruzione pubblica e privata 
 
  1.  All'articolo  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, primo periodo, le parole:  «rapporti  di  parentela»
sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di coniugio, di  parentela,
di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,»; 
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario  straordinario,
per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la  ricostruzione
pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al  netto  dell'IVA  e
dei versamenti previdenziali, del 10 per cento,  incrementabile  fino
al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro  500.000.
Per i lavori di importo superiore ad euro  2  milioni  il  contributo
massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e  le  modalita'
di erogazione  del  contributo  previsto  dal  primo  e  dal  secondo
periodo, assicurando una graduazione del contributo che  tenga  conto
della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista
e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti  puo'  essere
riconosciuto  un  contributo  aggiuntivo,  per  le  sole  indagini  o
prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento,  al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.»; 
    c) al comma 7, le parole: «Per gli  interventi  di  ricostruzione
privata» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Per  gli  interventi  di
ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8».