Art. 2
Definizioni
1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e
comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto: ogni materiale o sostanza che e' ottenuto
deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato
di una scelta tecnica. In molti casi e' possibile identificare uno o
piu' prodotti primari;
b) residuo di produzione (di seguito «residuo»): ogni materiale o
sostanza che non e' deliberatamente prodotto in un processo di
produzione e che puo' essere o non essere un rifiuto;
c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un
rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.