Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e
comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per: 
  a)  prodotto:  ogni  materiale   o   sostanza   che   e'   ottenuto
deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o  risultato
di una scelta tecnica. In molti casi e' possibile identificare uno  o
piu' prodotti primari; 
  b) residuo di produzione (di seguito «residuo»): ogni  materiale  o
sostanza che non  e'  deliberatamente  prodotto  in  un  processo  di
produzione e che puo' essere o non essere un rifiuto; 
  c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non  costituisce  un
rifiuto ai sensi dell'articolo  184-bis  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'art.  184-bis  del  citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse.