Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai residui di produzione, come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica:
a) ai prodotti, come definititi all'articolo 2, comma 1, lettera
a);
b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai
sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
c) ai residui derivanti da attivita' di consumo.
2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione
di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in
materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 185 del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato
in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con
altre formazioni a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato
non scavato e gli edifici collegati permanentemente al
terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239
e seguenti, relativamente alla bonifica di siti
contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,
lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e
le potature provenienti dalle attivita' di cui all'art.
184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche'
ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e
zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura
o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al
di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a
terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte
quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le
rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i
prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di
produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla
macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare
epizoozie, e smaltite in conformita' del regolamento (CE)
n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di
applicazione della Parte Quarta del presente decreto i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o
nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della
gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti
di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e'
provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della
decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000,
e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale
allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli
in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai
sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera
a), 184-bis e 184-ter.».