Art. 4
Condizioni generali
1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, i residui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che,
non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario
del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello
stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da
parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo,
e' necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di
produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo
primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e' certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso
dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente
senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto
soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e
non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalita' con cui
provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta
salva la possibilita' di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con
modalita' e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli
precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti,
che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non
e' un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di
rispettare i requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle
pertinenti normative di settore.
3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono,
senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito
presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1.
4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente
decreto conserva per tre anni e rende disponibile all'autorita' di
controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi
disciplinate dagli articoli seguenti.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.