Art. 4 
 
                         Condizioni generali 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, i residui di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),
sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore  dimostra  che,
non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo  primario
del ciclo produttivo,  sono  destinati  ad  essere  utilizzati  nello
stesso o in un successivo processo,  dal  produttore  medesimo  o  da
parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del  residuo,
e' necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte  le
seguenti condizioni: 
  a)  la  sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un  processo  di
produzione, di cui  costituisce  parte  integrante  e  il  cui  scopo
primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; 
  b) e' certo l'utilizzo della  sostanza  o  dell'oggetto  nel  corso
dello  stesso  o  di  un  successivo  processo  di  produzione  o  di
utilizzazione da parte del produttore o di terzi; 
  c) la sostanza o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato  direttamente
senza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  pratica
industriale; 
  d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la  sostanza  o  l'oggetto
soddisfa, per l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti  pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e
non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana. 
  2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalita'  con  cui
provare la sussistenza delle circostanze di cui  al  comma  1,  fatta
salva la possibilita' di dimostrare, con  ogni  mezzo  ed  anche  con
modalita' e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi  da  quelli
precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri  differenti,
che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non
e'  un  rifiuto,  ma  un  sottoprodotto.  Resta  fermo  l'obbligo  di
rispettare i requisiti  di  impiego  e  di  qualita'  previsti  dalle
pertinenti normative di settore. 
  3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto  si  iscrivono,
senza alcun onere economico, in apposito  elenco  pubblico  istituito
presso le Camere di commercio territorialmente competenti,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1. 
  4. Il soggetto  che  si  avvale  delle  disposizioni  del  presente
decreto conserva per tre anni e rende  disponibile  all'autorita'  di
controllo  la  documentazione  indicata  per  le  specifiche  ipotesi
disciplinate dagli articoli seguenti. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  testo  dell'art.  184-bis  del  citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse.