Art. 4 Condizioni generali 1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, e' necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e' certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalita' con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalita' e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non e' un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore. 3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1. 4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto conserva per tre anni e rende disponibile all'autorita' di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.