Art. 5
Certezza dell'utilizzo
1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b),
il requisito della certezza dell'utilizzo e' dimostrato dal momento
della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello
stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno
per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuita'
di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e
trasporto, che, per tempi e per modalita', consente l'identificazione
e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento
dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono
effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta
ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora,
in considerazione delle modalita' di deposito o di gestione dei
materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il
fatto di disfarsi degli stessi.
2. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di
fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo e'
dimostrata dall'analisi delle modalita' organizzative del ciclo di
produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative
alle attivita' dalle quali originano i materiali impiegati ed al
processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruita'
tra la tipologia, la quantita' e la qualita' dei residui da impiegare
e l'utilizzo previsto per gli stessi.
3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di
produzione diverso da quello da cui e' originato presuppone che
l'attivita' o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia
individuato o individuabile gia' al momento della produzione dello
stesso.
4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova
l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del
residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si
evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei
sottoprodotti, alle relative modalita' di utilizzo e alle condizioni
della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la
produzione di una utilita' economica o di altro tipo.
5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito
della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del
residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda
tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2,
necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali
e' previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche
tecniche degli stessi, nonche' del settore di attivita' o della
tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica
sono, altresi', indicate tempistiche e modalita' congrue per il
deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione
del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso
di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione
del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni
rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.
6. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le
procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA.
Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato
A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza
oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.