Art. 6
Utilizzo diretto senza trattamenti diversi
dalla normale pratica industriale
1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera c),
non costituiscono normale pratica industriale i processi e le
operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della
sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti
complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano
effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al
comma 2.
2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le
attivita' e le operazioni che costituiscono parte integrante del
ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate
allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o
sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e
favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e
a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.