IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
strumenti  volti  a  rafforzare  la  sicurezza  delle  citta'  e   la
vivibilita'  dei  territori  e  di  promuovere  interventi  volti  al
mantenimento del decoro urbano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2017; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della  giustizia  e
per gli affari regionali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizione 
 
  1.  La   presente   Sezione   disciplina,   anche   in   attuazione
dell'articolo 118,  terzo  comma,  della  Costituzione,  modalita'  e
strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome  di
Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per
la promozione della sicurezza integrata. 
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata
l'insieme degli interventi assicurati  dallo  Stato,  dalle  Regioni,
dalle Province autonome di Trento e  Bolzano  e  dagli  enti  locali,
nonche' da altri  soggetti  istituzionali,  al  fine  di  concorrere,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', alla
promozione e all'attuazione di un sistema  unitario  e  integrato  di
sicurezza per il benessere delle comunita' territoriali.