Art. 2
Linee generali per la promozione della sicurezza integrata
1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di
ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche
pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate,
su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di
Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare,
per lo svolgimento di attivita' di interesse comune, l'esercizio
delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con
riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia
locale.