Art. 3 
 
 
Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e  delle  Province
                    autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. In attuazione delle linee generali di  cui  all'articolo  2,  lo
Stato e le Regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  possono
concludere  specifici  accordi  per  la  promozione  della  sicurezza
integrata, anche diretti a disciplinare  gli  interventi  a  sostegno
della formazione e  dell'aggiornamento  professionale  del  personale
della polizia locale. 
  2. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  anche
sulla base degli accordi  di  cui  al  comma  1,  possono  sostenere,
nell'ambito  delle  proprie  competenze  e  funzioni,  iniziative   e
progetti volti ad attuare interventi di  promozione  della  sicurezza
integrata nel territorio di riferimento, ivi  inclusa  l'adozione  di
misure di sostegno  finanziario  a  favore  dei  comuni  maggiormente
interessati da fenomeni di criminalita' diffusa. 
  3. Lo Stato, nelle attivita' di  programmazione  e  predisposizione
degli  interventi  di  rimodulazione   dei   presidi   di   sicurezza
territoriale, tiene conto delle  eventuali  criticita'  segnalate  in
sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1. 
  4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano
individuano, anche in  sede  di  Conferenza  Unificata,  strumenti  e
modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli  accordi  di  cui  al
comma 1.