Art. 3
Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano
1. In attuazione delle linee generali di cui all'articolo 2, lo
Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono
concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza
integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno
della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale
della polizia locale.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche
sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere,
nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e
progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza
integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di
misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente
interessati da fenomeni di criminalita' diffusa.
3. Lo Stato, nelle attivita' di programmazione e predisposizione
degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza
territoriale, tiene conto delle eventuali criticita' segnalate in
sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.
4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e
modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui al
comma 1.