Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.  1924/2006,
all'articolo 2 del regolamento (UE)  n.  1169/2011,  all'articolo  2,
lettera  a),  del  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  145  e
all'articolo 3, numeri 1, 2, 3 e 16 del regolamento (CE) n. 178/2002. 
  2. Ai fini dell'applicazione  del  presente  decreto  le  autorita'
competenti sono il Ministero della salute, le  Regioni,  le  Province
autonome di Trento e Bolzano e le aziende  sanitarie  locali  secondo
agli ambiti di rispettiva competenza. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1924/2006 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1169/2011 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 2 agosto
          2007, n.  145,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto legislativo si intende per: 
              a) pubblicita': qualsiasi forma  di  messaggio  che  e'
          diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di  un'attivita'
          commerciale, industriale, artigianale o professionale  allo
          scopo di promuovere  il  trasferimento  di  beni  mobili  o
          immobili, la prestazione di opere o di  servizi  oppure  la
          costituzione o il trasferimento di diritti ed  obblighi  su
          di essi; 
              b) pubblicita' ingannevole: qualsiasi  pubblicita'  che
          in qualunque modo, compresa la sua presentazione e'  idonea
          ad indurre in errore le persone fisiche o  giuridiche  alle
          quali e' rivolta o che essa raggiunge e che,  a  causa  del
          suo  carattere  ingannevole,  possa  pregiudicare  il  loro
          comportamento economico ovvero che, per questo motivo,  sia
          idonea a ledere un concorrente; 
              c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica
          che agisce nel  quadro  della  sua  attivita'  commerciale,
          industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisce
          in nome o per conto di un professionista; 
              d) pubblicita' comparativa: qualsiasi  pubblicita'  che
          identifica in modo esplicito o implicito un  concorrente  o
          beni o servizi offerti da un concorrente; 
              e)  operatore   pubblicitario:   il   committente   del
          messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso
          in cui non  consenta  all'identificazione  di  costoro,  il
          proprietario del mezzo con cui il  messaggio  pubblicitario
          e' diffuso  ovvero  il  responsabile  della  programmazione
          radiofonica o televisiva.». 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          178/2002 si veda nelle note alle premesse.