IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2015  e  in
particolare l'articolo 19; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante  approvazione
del codice civile; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 dicembre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  degli  affari
esteri  e   della   cooperazione   internazionale   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto   attua   nell'ordinamento   interno   le
disposizioni della decisione quadro 2003/568/GAI del  Consiglio,  del
22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel  settore
privato. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  12  settembre
          1988, n. 214, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La decisione quadro 2003/568/GAI del  Consiglio,  del
          22 luglio 2003, relativa alla lotta  contro  la  corruzione
          nel settore privato e' pubblicata nella G.U.U.E. 31  luglio
          2003, n. L 192. 
              - Il testo dell'art. 19, della legge 12 agosto 2016, n.
          170 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2015),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 204 del 1°  settembre
          2016, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22  luglio
          2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel  settore
          privato). - 1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con  i
          Ministri  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e dell'economia e delle finanze, un  decreto
          legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione
          alla decisione quadro 2003/568/GAI del  Consiglio,  del  22
          luglio 2003, relativa alla lotta contro la  corruzione  nel
          settore  privato,  nel  rispetto  delle  procedure  e   dei
          principi  e  criteri  direttivi  generali   rispettivamente
          stabiliti  dall'articolo  31,  commi  2,  3,  5  e   9,   e
          dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e  g),  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' delle  disposizioni
          previste dalla decisione quadro medesima,  nelle  parti  in
          cui    non    richiedono    uno    specifico    adattamento
          dell'ordinamento  italiano,  e  sulla  base  dei   seguenti
          principi e criteri  direttivi,  realizzando  il  necessario
          coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
                a)  prevedere,  tenendo  conto   delle   disposizioni
          incriminatrici  gia'  vigenti,  che  sia  punito   chiunque
          promette, offre o da', per  se'  o  per  altri,  anche  per
          interposta persona, denaro o altra utilita' non dovuti a un
          soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo  o
          che comunque presta attivita' lavorativa con l'esercizio di
          funzioni  direttive  presso  societa'   o   enti   privati,
          affinche' esso compia od ometta un atto in violazione degli
          obblighi inerenti al proprio ufficio; 
                b)  prevedere  che  sia  altresi'  punito   chiunque,
          nell'esercizio di funzioni  dirigenziali  o  di  controllo,
          ovvero nello svolgimento  di  un'attivita'  lavorativa  con
          l'esercizio di funzioni direttive, presso societa'  o  enti
          privati, sollecita o riceve, per se' o per altri, anche per
          interposta persona, denaro o  altra  utilita'  non  dovuti,
          ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per  omettere
          un atto in violazione degli obblighi  inerenti  al  proprio
          ufficio; 
                c) prevedere  la  punibilita'  dell'istigazione  alle
          condotte di cui alle lettere a) e b); 
                d) prevedere che  per  il  reato  di  corruzione  tra
          privati  siano  applicate  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo
          a tre anni nonche'  la  pena  accessoria  dell'interdizione
          temporanea dall'esercizio dell'attivita' nei  confronti  di
          colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso
          societa'  o  enti  privati,  ove  gia'  condannato  per  le
          condotte di cui alle lettere b) e c); 
                e)  prevedere  la   responsabilita'   delle   persone
          giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati,
          punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento
          quote  e  non  superiore  a  seicento  quote  nonche'   con
          l'applicazione delle sanzioni  amministrative  interdittive
          di cui all'articolo 9  del  decreto  legislativo  8  giugno
          2001, n. 231. 
              2. Sullo schema del decreto legislativo di  recepimento
          della decisione quadro di cui al comma 1  e'  acquisito  il
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari  della
          Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica  secondo
          le modalita' e i termini di cui all'articolo 31,  comma  3,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alla
          sua  attuazione  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.". 
              - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
          disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
              - Il regio decreto  16  marzo  1942,  n.  262,  recante
          approvazione del codice civile e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, edizione straordinaria. 
              - Il regio decreto 19 ottobre 1930,  n.  1398,  recante
          approvazione del testo  definitivo  del  codice  penale  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1930,  n.
          251, supplemento straordinario. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti  normativi  alla  decisione  quadro
          2003/568/GAI si veda nelle note alle premesse.