IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6  giugno  2016,  n.  106,
recante  «Delega  al  Governo  per  la  riforma  del  terzo  settore,
dell'impresa  sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio   civile
universale», che conferisce al Governo la delega ad adottare  decreti
legislativi per la revisione della disciplina in materia di  servizio
civile nazionale, individuando le relative procedure; 
  Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua
i principi e criteri direttivi nel rispetto  dei  quali  deve  essere
esercitata la delega; 
  Vista la legge 8 luglio  1998,  n.  230  recante  «Nuove  norme  in
materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64,  concernente  «Istituzione  del
servizio civile nazionale» e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 novembre 2016; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2017; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  il
Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  difesa  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto e denominazioni 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione  della  delega  disposta  con
l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta  norme  per  la
revisione della disciplina in materia di servizio  civile  nazionale,
nel  rispetto  dei   principi   e   criteri   direttivi   individuati
dall'articolo 8 della medesima legge. 
  2. Nel presente decreto sono denominati: 
  a) «Piano triennale»:  strumento  di  programmazione  del  servizio
civile universale che si attua  per  piani  annuali,  articolati  per
programmi di intervento; 
  b) «Piano annuale»: strumento che individua, sulla base  del  Piano
triennale, i programmi di intervento del servizio  civile  universale
prioritari per l'Italia e per l'estero; 
  c) «Settore»: ambito di intervento in cui si realizza  il  servizio
civile universale; 
  d)  «Programma  di  intervento»:  documento  proposto  dagli   enti
iscritti  all'albo  degli  enti  di   servizio   civile   universale,
contenente  un  insieme  organico  di  progetti  di  servizio  civile
universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno  o
piu' settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali; 
  e) «Progetto di servizio civile universale»:  elaborato  contenente
modalita', tempi e risorse per la realizzazione  delle  attivita'  di
servizio civile universale; 
  f) «Sede di attuazione»: articolazione organizzativa  dell'ente  di
servizio civile universale  nella  quale  si  svolgono  le  attivita'
previste nel progetto ovvero  articolazione  organizzativa  di  altri
enti, pubblici o privati, legati da  specifici  accordi  all'ente  di
servizio civile universale; 
  g) «Ente  di  servizio  civile  universale»:  soggetto  pubblico  o
privato iscritto all'albo degli enti di servizio civile universale; 
  h) «Consulta nazionale per il servizio civile  universale»:  organo
consultivo della competente struttura della Presidenza del  Consiglio
dei ministri in ordine alle questioni  concernenti  l'attuazione  del
servizio civile universale; 
  i)  «Operatore  volontario   del   servizio   civile   universale»:
volontario  impegnato  nella  realizzazione   del   servizio   civile
universale in Italia o all'estero; 
  l)  «Rappresentanza   degli   operatori   volontari»:   organo   di
rappresentanza  degli  operatori  volontari,  articolato  a   livello
nazionale e a livello regionale; 
  m) «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo istituito  dalla
legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affluiscono le risorse di  cui
all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64  nonche'  le  risorse
comunitarie per il finanziamento degli interventi di servizio  civile
universale. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Per il testo dell'art. 1 della legge 6  giugno  2016,
          n. 106 (Delega al Governo per la riforma del terzo settore,
          dell'impresa sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio
          civile universale) si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge  6
          giugno 2016, n. 106: 
              «Art. 8 (Servizio  civile  universale).  -  1.  Con  il
          decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera d),
          si provvede alla revisione della disciplina in  materia  di
          servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto  previsto
          dall'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)   istituzione   del   servizio   civile   universale
          finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e  11
          della Costituzione, alla difesa non armata della  patria  e
          alla promozione  dei  valori  fondativi  della  Repubblica,
          anche con riferimento agli articoli 2 e 4,  secondo  comma,
          della Costituzione; 
              b) previsione di un meccanismo  di  programmazione,  di
          norma triennale, dei  contingenti  di  giovani  italiani  e
          stranieri regolarmente soggiornanti, di eta'  compresa  tra
          18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile
          universale  tramite  bando  pubblico  e  di  procedure   di
          selezione e avvio dei  giovani  improntate  a  principi  di
          semplificazione, trasparenza e non discriminazione; 
              c)  definizione  dello  status  giuridico  dei  giovani
          ammessi   al   servizio   civile   universale,   prevedendo
          l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di  uno
          specifico rapporto di servizio civile non  assimilabile  al
          rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di  tale
          prestazione da ogni imposizione tributaria; 
              d)  attribuzione   allo   Stato   delle   funzioni   di
          programmazione, organizzazione, accreditamento e  controllo
          del  servizio  civile  universale;  realizzazione,  con  il
          coinvolgimento delle regioni, dei  programmi  da  parte  di
          enti locali, altri enti pubblici territoriali ed  enti  del
          Terzo  settore;  possibilita'  per  le  regioni,  gli  enti
          locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del
          Terzo  settore  di  attivare  autonomamente   progetti   di
          servizio civile con risorse proprie, da  realizzare  presso
          soggetti accreditati; 
              e) previsione di criteri e modalita' di  accreditamento
          degli enti di servizio civile universale, tenendo conto  di
          quanto previsto dall'art. 3 della legge 6  marzo  2001,  n.
          64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza; 
              f) previsione di criteri e modalita' di semplificazione
          e  di  trasparenza  delle  procedure  di  gestione   e   di
          valutazione dell'attivita' svolta dagli  enti  di  servizio
          civile universale,  anche  con  riferimento  ai  contributi
          finanziari  erogati  dalle   competenti   strutture   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   in   relazione
          all'attuazione dei progetti di servizio civile  universale,
          a carico del Fondo nazionale per il servizio civile; 
              g) previsione di  un  limite  di  durata  del  servizio
          civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e,
          comunque, non  superiore  a  un  anno,  che  contemperi  le
          finalita' del servizio con le esigenze di vita e di  lavoro
          dei giovani coinvolti, e della possibilita' che il servizio
          sia  prestato,  in  parte,  in  uno  degli   Stati   membri
          dell'Unione europea nonche', per  iniziative  riconducibili
          alla promozione della  pace  e  della  nonviolenza  e  alla
          cooperazione allo sviluppo, anche nei  Paesi  al  di  fuori
          dell'Unione europea; 
              h) riconoscimento  e  valorizzazione  delle  competenze
          acquisite  durante  l'espletamento  del   servizio   civile
          universale in funzione del loro utilizzo  nei  percorsi  di
          istruzione e in ambito lavorativo; 
              i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il
          servizio  civile,   quale   organismo   di   consultazione,
          riferimento e confronto per l'amministrazione,  sulla  base
          del principio  di  rappresentativita'  di  tutti  gli  enti
          accreditati, anche con riferimento alla  territorialita'  e
          alla rilevanza per ciascun settore di intervento.». 
              - La legge 8  luglio  1998,  n.  230  (Nuove  norme  in
          materia di obiezione  di  coscienza)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1998, n. 163. 
              - La  legge  6  marzo  2001,  n.  64  (Istituzione  del
          servizio civile nazionale)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 marzo 2001, n. 68. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge  6
          giugno 2016, n. 106: 
              «Art.  1  (Finalita'  e  oggetto).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere   l'autonoma   iniziativa   dei   cittadini   che
          concorrono, anche in forma associata, a perseguire il  bene
          comune, ad elevare i livelli  di  cittadinanza  attiva,  di
          coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
          l'inclusione  e  il  pieno  sviluppo   della   persona,   a
          valorizzare il potenziale  di  crescita  e  di  occupazione
          lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3,  18  e  118,
          quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  in
          materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore  si
          intende il complesso degli enti privati costituiti  per  il
          perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'  civiche,
          solidaristiche e di utilita' sociale e che,  in  attuazione
          del  principio  di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i
          rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,   promuovono   e
          realizzano attivita' di interesse generale  mediante  forme
          di azione volontaria  e  gratuita  o  di  mutualita'  o  di
          produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
          Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche,  i
          sindacati,   le    associazioni    professionali    e    di
          rappresentanza di  categorie  economiche.  Alle  fondazioni
          bancarie, in quanto enti che  concorrono  al  perseguimento
          delle finalita' della presente legge, non si  applicano  le
          disposizioni contenute  in  essa  e  nei  relativi  decreti
          attuativi. 
              2. Con i decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
          e  in  conformita'  ai  principi  e  ai  criteri  direttivi
          previsti dalla presente legge, si provvede in particolare: 
              a) alla revisione della disciplina del  titolo  II  del
          libro primo del codice civile in materia  di  associazioni,
          fondazioni e altre istituzioni di carattere  privato  senza
          scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o  non
          riconosciute; 
              b)  al  riordino  e  alla  revisione   organica   della
          disciplina speciale  e  delle  altre  disposizioni  vigenti
          relative agli enti del Terzo settore di  cui  al  comma  1,
          compresa la disciplina tributaria applicabile a tali  enti,
          mediante la redazione  di  un  apposito  codice  del  Terzo
          settore, secondo i principi e i criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          e successive modificazioni; 
              c)  alla  revisione  della  disciplina  in  materia  di
          impresa sociale; 
              d)  alla  revisione  della  disciplina  in  materia  di
          servizio civile nazionale. 
              3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),
          b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentiti,  per  quanto  di
          competenza, i Ministri interessati  e,  ove  necessario  in
          relazione  alle  singole  materie  oggetto  della  presente
          legge, previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata,  a
          norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281. 
              4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d),
          sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, con il Ministro degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione   internazionale,   con   il   Ministro
          dell'interno,  con  il  Ministro  della  difesa  e  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza unificata. 
              5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, corredati della relazione tecnica di  cui  all'art.  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
          modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica  e
          alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno
          antecedente  il  termine  per  l'esercizio  della   delega,
          perche' su di essi  siano  espressi,  entro  trenta  giorni
          dalla data  di  trasmissione,  i  pareri  delle  rispettive
          commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari. Decorso il termine previsto  per  l'espressione
          dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. 
              6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla  presente
          legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza  pubblica.  A  tale  fine,  agli  adempimenti
          previsti dai decreti  legislativi  adottati  in  attuazione
          della  presente   legge   le   amministrazioni   competenti
          provvedono  attraverso  una   diversa   allocazione   delle
          ordinarie risorse umane, finanziarie  e  strumentali,  allo
          stato  in  dotazione  alle  medesime  amministrazioni.   In
          conformita' all'art. 17, comma 2, della legge  31  dicembre
          2009, n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che   non   trovino
          compensazione  al  proprio  interno,  i  medesimi   decreti
          legislativi   sono   emanati   solo    successivamente    o
          contestualmente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi, ivi  compresa  la  legge  di  stabilita',  che
          stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
              7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo  puo'  adottare,  attraverso  la
          medesima   procedura   di   cui   al   presente   articolo,
          disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
          tenuto  conto  delle  evidenze  attuative   nel   frattempo
          emerse.». 
              - Per il testo dell'art. 8 della legge 6  giugno  2016,
          n. 106, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla legge 8 luglio 1998,  n.  230,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 6  marzo
          2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale): 
              «Art. 11 (Fondo nazionale per il servizio civile). - 1.
          Il Fondo nazionale per il servizio civile e' costituito: 
              a) dalla specifica assegnazione  annuale  iscritta  nel
          bilancio dello Stato; 
              b) dagli stanziamenti per il servizio civile  nazionale
          di  regioni,  province,  enti  locali,  enti   pubblici   e
          fondazioni bancarie; 
              c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati. 
              2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con
          le modalita' di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma
          possono essere vincolate, a richiesta del  conferente,  per
          lo sviluppo del  servizio  civile  in  aree  e  settori  di
          impiego specifici. 
              3. (Abrogato) 
              4. All'onere  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1
          determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire  240
          miliardi per l'anno 2002 e lire 250  miliardi  a  decorrere
          dall'anno  2003,  si  provvede  mediante   utilizzo   delle
          disponibilita' iscritte per gli anni  medesimi  nell'unita'
          previsionale di base 16.1.2.1 «Obiezione di coscienza»  del
          centro di responsabilita' 16 dello stato di previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente
          ridotta l'autorizzazione di  spesa  di  cui  alla  legge  8
          luglio 1998, n. 230. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».