Art. 2 
 
 
       Istituzione del servizio civile universale e finalita' 
 
  1. E' istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi
degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione,  alla  difesa
non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace  tra
i  popoli,  nonche'  alla  promozione  dei  valori  fondativi   della
Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma,
della Costituzione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 52, primo comma,  della
          Costituzione: «La difesa della Patria e' sacro  dovere  del
          cittadino.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della  Costituzione:
          «L'Italia ripudia la guerra come strumento di  offesa  alla
          liberta' degli altri popoli e  come  mezzo  di  risoluzione
          delle controversie internazionali; consente  in  condizioni
          di  parita'  con  gli  altri  Stati,  alle  limitazioni  di
          sovranita' necessarie ad un  ordinamento  che  assicuri  la
          pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
          organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  della  Costituzione:
          «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
          dell'uomo, sia come singolo sia  nelle  formazioni  sociali
          ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento
          dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica
          e sociale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, secondo comma, della
          Costituzione: «Ogni cittadino ha  il  dovere  di  svolgere,
          secondo le proprie possibilita' e la  propria  scelta,  una
          attivita'  o  una  funzione  che  concorra   al   progresso
          materiale o spirituale della societa'.».