IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013-bis e, in particolare,
l'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h);
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro
sull'inquinamento acustico;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in
campo ambientale, e in particolare l'articolo 4;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005 e, in particolare, l'articolo 14,
commi 24-bis e seguenti;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in
materia di professioni non organizzate;
Visto il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del
rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio
equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE;
Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale;
Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire);
Vista la direttiva (UE) 2015/996 della Commissione europea del 19
maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del
rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante
attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e
alla gestione del rumore ambientale;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997,
n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico
prodotto dagli aeromobili civili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998,
n. 459, recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante
da traffico ferroviario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.
304, recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte nello
svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'articolo 11,
comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n.
142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
1998, recante atto di indirizzo e coordinamento recante criteri
generali per l'esercizio dell'attivita' del tecnico competente in
acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e
dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 22
dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, della
giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti, della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche dell'articolo 2
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera aa), la parola: «comunale» e' sostituita dalle
seguenti: «individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3,»;
b) la lettera bb), e' sostituita dalla seguente:
«bb) "zona silenziosa in aperta campagna": una zona, esterna
all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente
su proposta dell'autorita' comunale - ovvero, qualora la zona ricade
nell'ambito territoriale di piu' regioni, tramite apposito protocollo
d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore prodotto da
infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o da attivita'
ricreative.».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 19 della legge 30 ottobre
2014, n. 161 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2013-bis) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 2014, n. 261, S.O., cosi' recita:
«Art. 19. (Delega al Governo in materia di inquinamento
acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le
direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il
regolamento (CE) n. 765/2008). - 1. Al fine di assicurare
la completa armonizzazione della normativa nazionale in
materia di inquinamento acustico con la direttiva
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2002 , relativa alla determinazione e alla gestione
del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e
attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo
e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti
normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente
esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili,
definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo i seguenti
principi e criteri specifici:
a) coerenza dei piani degli interventi di
contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal
decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre
2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e
con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva
2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o),
p) e q), 3 e 4 nonche' agli allegati 4 e 5 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonche' con i criteri
previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e
successive modificazioni;
b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale,
come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori
acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447
del 1995 e introduzione dei relativi metodi di
determinazione a completamento e integrazione di quelli
introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
c) armonizzazione della normativa nazionale relativa
alla disciplina delle sorgenti di rumore delle
infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e
relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del
1995;
d) adeguamento della normativa nazionale alla
disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello
svolgimento delle attivita' sportive;
e) adeguamento della normativa nazionale alla
disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli
impianti eolici;
f) adeguamento della disciplina dell'attivita' e
della formazione della figura professionale di tecnico
competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2
e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del
mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive
modificazioni;
g) semplificazione delle procedure autorizzative in
materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri
relativi alla sostenibilita' economica degli obiettivi
della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi
di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal
decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre
2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo
11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e
strategico adeguamento ai principi contenuti nella
direttiva 2002/49/CE;
i) adeguamento della disciplina riguardante la
gestione e il periodo di validita' dell'autorizzazione
degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva
2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per
quanto concerne le competenze delle persone fisiche e
giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine
e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di
mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito
previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle
modalita' di utilizzo dei proventi derivanti
dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15
del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli
affari europei, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della
salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista
dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi
previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.
- Il testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n.
426 (Nuovi interventi in campo ambientale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4. (Disposizioni varie). - 1. All'articolo 5
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "le variazioni del
luogo di custodia" sono inserite le seguenti: "e l'avvenuto
decesso";
b);
c) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3",
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3 e
5-bis".
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al
comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n.
150, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. (abrogato).
4. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "di pubblico
spettacolo", sono aggiunte le seguenti: "e nei pubblici
esercizi".
5. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, le parole: "supera i valori limite di
emissione e" sono sostituite dalle seguenti: "supera i
valori limite di emissione o".
6. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, dopo le parole: "e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "per
essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente".
7.
8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale
dell'area industriale e portuale di Genova, di cui
all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria
del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1, e' riservato l'importo di lire 6
miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998,
anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la
cittadinanza.
9. Per favorire lo sviluppo di attivita' produttive
compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse
dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo,
l'Autorita' portuale di Genova e' incaricata di realizzare
programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree
che rientrano nella sua disponibilita' a seguito della
cessazione del rapporto di concessione derivante dalla
chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di
cui ai commi 8 e 9 e' stipulato un accordo di programma tra
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il Ministero
dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, la regione Liguria, la
provincia e il comune di Genova, l'Autorita' portuale di
Genova e l'ILVA Spa. L'accordo di programma deve prevedere
il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a
seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a
caldo nonche', entro tempi certi e definiti, il piano
industriale per il consolidamento delle lavorazioni a
freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti
attuativi devono altresi' prevedere la tutela dei livelli
occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al
14 luglio 1998.
11. Per le finalita' di cui al comma 9, e' autorizzata
la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a
decorrere dal 1998, da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il
successivo conferimento all'Autorita' portuale di Genova.
Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e, della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13.
14. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le
parole: "della convenzione di Washington" sono aggiunte le
seguenti: "e dal regolamento (CE) n. 338/57 del Consiglio,
del 9 dicembre 1996".
15. La commissione scientifica di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come
composta, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, puo'
essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
16.
17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
12-ter, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
n. 59, iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'anno 1998, e' elevata da lire 235
milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno
per spese di funzionamento della commissione scientifica di
cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n.
150, nonche' per l'acquisizione dei necessari dati e
informazioni.
18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la
lotta alla siccita' e/o alla desertificazione e per le
attivita' connesse alla predisposizione del piano d'azione,
come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 26 settembre 1997, sulla base della
Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la
desertificazione; adottata a Parigi il 14 ottobre 1994,
resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonche' per
lo svolgimento di attivita' di formazione e di ricerca
finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso
l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco
nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi
tradizionali e locali di Matera, e' autorizzata la spesa
nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.
19. In attuazione del protocollo di intenti del 1°
marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31
luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla
sostituzione del parco autoveicoli a propulsione
tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo
impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno
quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni
1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre
operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti
locali e dai gestori di servizi di pubblica utilita' nel
territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila
abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove
sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che
fanno parte delle aree naturali protette iscritte
nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del
Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997 con
priorita' per quelli di cui all'allegato III annesso al
decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli
compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico,
individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del
decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei
trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono destinate, in misura
non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a
minimo impatto ambientale dotate di trazione
elettrica/ibrida.
20. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai
tre anni".
21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli
preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione
presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella
definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono
soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine
"affinazione" di cui al presente comma si intendono
ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei
metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli
preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne
precludono l'uso.
22.
23. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole:
"ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita'
di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi".
24.
25. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, le parole: "e 47, comma 12" sono sostituite
dalle seguenti: ", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9".
26.
27.
28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle
caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto
ambientale.
29.
30.
31. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14 del
citato decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal
comma 30 del presente articolo, e' emanato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno
2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2005,
n. 280, cosi' recita:
«Art. 14. (Semplificazione della legislazione). - 1.
L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
consiste nella valutazione preventiva degli effetti di
ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante
comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e
comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti
tengono conto della necessita' di assicurare il corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle
liberta' individuali.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni
dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in
ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del
Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione
previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di
esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da
concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi
di consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche'
l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione
al Parlamento di cui al comma 10.
5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
da' conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della
valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e
degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a carico di
cittadini e imprese. Per onere informativo si intende
qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione,
trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei
livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei
commi 24-bis, 24-ter e 24-quater.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i
metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare
l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL)
della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati
dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle
amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su
motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo'
consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,
individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR
di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile
impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa'
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni
comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi
necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30
aprile, della relazione annuale del Presidente del
Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione
dell'AIR.
11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8
marzo 1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino
normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo,
avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui
all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua le disposizioni legislative
statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione
finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del
fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a
promuovere l'informatizzazione e la classificazione della
normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti
legislativi che individuano le disposizioni legislative
statali, pubblicate anteriormente al 1°(gradi) gennaio
1970, anche se modificate con provvedimenti successivi,
delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in
vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di
abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per
oggetto i principi fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano
in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5
giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna
regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17,
decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma
14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche
se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare,
entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti
legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima
decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni
legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle
lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate
successivamente al 1°(gradi) gennaio 1970.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel
codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice
di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni
altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la
denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento
degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonche' le disposizioni relative
all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello
Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti
imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.
18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti
legislativi.
19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
la complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva e
quello di fine anno dei lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti
dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
24-bis. Gli atti di recepimento di direttive
comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto
previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori
a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti,
standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per
l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle
direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni,
procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi
di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle
direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle
circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto
della regolamentazione, in relazione alle quali si rende
necessario il superamento del livello minimo di regolazione
comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR,
le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi
definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente
articolo.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi'
recita:
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea) - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- La legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in
materia di professioni non organizzate) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22.
- Il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure
per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione,
nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la
direttiva 2002/30/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno
2014, n. L 173.
- La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio
2002, n. L 189. Entrata in vigore il 18 luglio 2002.
- La direttiva 2007/2/CE del Parlamento e del Consiglio
che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunita' europea (Inspire) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2007, n. L 108.
- La direttiva 2015/996 della Commissione che
stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a
norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2015, n. L 168.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
(Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 aprile 2010, n. 94, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 1997, n. 496 (Regolamento recante norme per la
riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli
aeromobili civili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 gennaio 1998, n. 20.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di
esecuzione dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447,
in materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 1999, n. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile
2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle
emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita'
motoristiche, a norma dell'art. 11 della L. 26 ottobre
1995, n. 447) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
luglio 2001, n. 172.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della L. 26
ottobre 1995, n. 447) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 2004, n. 127.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
31 marzo 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante
criteri generali per l'esercizio dell'attivita' del tecnico
competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. 26
ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento
acustico») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio
1998, n. 120.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "agglomerato": area urbana, individuata dalla
regione o provincia autonoma competente, costituita da uno
o piu' centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione
complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;
b) "aeroporto principale": un aeroporto civile o
militare aperto al traffico civile in cui si svolgono piu'
di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento
un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i
movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti
leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;
c) "asse ferroviario principale": una infrastruttura
ferrovia su cui transitano ogni anno piu' di 30.000 treni;
d) "asse stradale principale": un'infrastruttura
stradale su cui transitano ogni anno piu' di 3.000.000 di
veicoli;
e) "descrittore acustico": la grandezza fisica che
descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico
effetto nocivo;
f) "determinazione": qualsiasi metodo per calcolare,
predire, stimare o misurare il valore di un descrittore
acustico od i relativi effetti nocivi;
g) "effetti nocivi": gli effetti negativi per la
salute umana;
h) "fastidio": la misura in cui, sulla base di
indagini sul campo e di simulazioni, il rumore risulta
sgradevole a una comunita' di persone;
i) "Lden (livello giorno-sera-notte)": il descrittore
acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegato
1;
l) "Lday (livello giorno)": il descrittore acustico
relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00;
m) "Levening (livello sera)": il descrittore acustico
relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;
n) "Lnight (livello notte)": il descrittore acustico
relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00;
o) "mappatura acustica": la rappresentazione di dati
relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in
una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione
di un descrittore acustico che indichi il superamento di
pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone
esposte in una determinata area o il numero di abitazioni
esposte a determinati valori di un descrittore acustico in
una certa zona;
p) "mappa acustica strategica": una mappa finalizzata
alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in
una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero
alla definizione di previsioni generali per tale zona;
q) "piani di azione": i piani destinati a gestire i
problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti,
compresa, se necessario, la sua riduzione;
r) "pianificazione acustica": il controllo
dell'inquinamento acustico futuro mediante attivita' di
programmazione, quali la classificazione acustica e la
pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per
il traffico, la pianificazione dei trasporti,
l'attenuazione del rumore mediante tecniche di
insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica
delle sorgenti;
s) "pubblico": una o piu' persone fisiche o
giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi
di dette persone;
t) "rumore ambientale": i suoni indesiderati o nocivi
in ambiente esterno prodotti dalle attivita' umane,
compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al
traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico
aereo e proveniente da siti di attivita' industriali;
u) "relazione dose-effetto": la relazione fra il
valore di un descrittore acustico e l'entita' di un effetto
nocivo;
v) "siti di attivita' industriale": aree classificate
V o VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono presenti
attivita' industriali quali quelle definite nell'allegato 1
al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
z) "valori limite": un valore di Lden o Lnight e, se
del caso, di Lday e Levening il cui superamento induce le
autorita' competenti ad esaminare o applicare provvedimenti
di attenuazione del rumore; i valori limite possono variare
a seconda della tipologia di rumore, dell'ambiente
circostante e del diverso uso del territorio; essi possono
anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come
nel caso in cui cambi la sorgente di rumore o la
destinazione d'uso dell'ambiente circostante;
aa) "zona silenziosa di un agglomerato": una zona
delimitata dall'autorita' individuata ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 3, nella quale Lden, o altro
descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi
sorgente non superi un determinato valore limite;
bb) "zona silenziosa in aperta campagna": una zona,
esterna all'agglomerato, delimitata dalla regione
territorialmente competente su proposta dell'autorita'
comunale - ovvero, qualora la zona ricade nell'ambito
territoriale di piu' regioni, tramite apposito protocollo
d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore
prodotto da infrastrutture di trasporto, da attivita'
industriali o da attivita' ricreative.».