Art. 2
Modifiche dell'articolo 3
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022
e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le
parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti:
«non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni» e
l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di
infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di
piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli
enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al
precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti,
entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I
medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni
e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la
redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.»;
c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre
2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2017 e,
successivamente, ogni cinque anni» e, sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «La comunicazione deve includere anche tutti i dati
utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico
dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e
relative velocita', nonche', in caso di infrastrutture stradali,
tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di
infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno
per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato
necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di
consentire all'autorita' responsabile dell'agglomerato di predisporre
le mappe acustiche strategiche di propria competenza.»;
d) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
mappature acustiche sono redatte in conformita' ai criteri e alle
specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura
per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire),
sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Ferma restando la
tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche
e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e
rielaborate in funzione della necessita', almeno ogni cinque anni.»;
f) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti
responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle
mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attivita' di
verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita' di
verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove
necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale
competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3. (Mappatura acustica e mappe acustiche
strategiche). - 1. Entro il 30 giugno 2007:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla
provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla
provincia autonoma competente le mappe acustiche
strategiche, nonche' i dati di cui all'allegato 6, relativi
al precedente anno solare, degli agglomerati con piu' di
250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e
trasmettono alla regione o alla provincia autonoma
competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui
all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli
assi stradali principali su cui transitano piu' di
6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari
principali su cui transitano piu' di 60.000 convogli
all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di
infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli
stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di
cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed
alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al
comma 1, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6,
sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorita'
individuata al comma 1, lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, entro il
31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla
provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla
provincia autonoma competente le mappe acustiche
strategiche degli agglomerati, nonche' i dati di cui
all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture non di
interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni
elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia
autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i dati
di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare,
degli assi stradali e ferroviari principali.
3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di
interesse nazionale o di interesse di piu' regioni,
compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti
gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al
precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e alle regioni o province
autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e,
successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per
la trasmissione si applicano anche alle regioni e province
autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la
redazione delle mappe acustiche strategiche degli
agglomerati.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 3, lettera a), la mappatura acustica prevista al
comma 3, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6,
sono trasmessi entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente,
ogni cinque anni all'autorita' individuata al comma 3,
lettera a). La comunicazione deve includere anche tutti i
dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento
plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi di traffico
suddivisi per mezzi e relative velocita', nonche', in caso
di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e
stato di manutenzione, in caso di infrastrutture
ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per
i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro
dato necessario all'elaborazione della mappatura acustica,
al fine di consentire all'autorita' responsabile
dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche
strategiche di propria competenza.
5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura
acustica di cui ai commi 1 e 3 sono elaborate in
conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4,
nonche' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di
settore. Le mappature acustiche sono redatte in conformita'
ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
6. Ferma restando la tempistica di cui ai commi 3 e
3-bis, le mappe acustiche strategiche e le mappature
acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e
rielaborate in funzione della necessita', almeno ogni
cinque anni.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in
caso di infrastrutture principali che interessano piu'
regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del
territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la
mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i
requisiti stabiliti al comma 5. Nel caso in cui le regioni
o le province autonome siano i soggetti responsabili della
redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe
acustiche strategiche degli agglomerati, le attivita' di
verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle
predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie
autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto
dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per
territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA).
8. Nelle zone che confinano con altri Stati membri
dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, coopera con
le autorita' competenti di detti Stati ai fini della mappa
acustica strategica di cui al presente articolo.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».