Art. 3
Modifiche dell'articolo 4
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: «18 luglio 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023
e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le
parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti:
«non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni» e
l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di
infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di
piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli
enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni
o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e,
successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la
trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome
quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani
di azione.»;
c) al comma 4, le parole: «18 gennaio 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni»;
d) al comma 6, prima delle parole: «L'autorita' individuata» sono
inserite le seguenti parole: «Ferma restando la tempistica di cui al
comma 3,», e le parole: «ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta
necessario e» sono soppresse;
e) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti
responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati,
le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle
predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome
possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la
protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del
supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA).»;
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I piani d'azione
previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed
abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi
pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni
sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i
piani regionali triennali di intervento per la bonifica
dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico,
adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della
predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di
contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni
contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.»;
g) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: «10-bis. Con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le
modalita' per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di
un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.
10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione
elaborato dalle societa' e dagli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli
agglomerati interessati, l'autorita' individuata ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la
coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e
interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4. (Piani d'azione). - 1. Entro il 18 luglio
2008:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla
provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e
trasmette alla regione od alla provincia autonoma
competente i piani di azione e le sintesi di cui
all'allegato 6 per gli agglomerati con piu' di 250.000
abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui
all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od
alla provincia autonoma competente i piani di azione e le
sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali
principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli
all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui
transitano piu' di 60.000 convogli all'anno e per gli
aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali
che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i
piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi
a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed alle regioni o province autonome
competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al comma
1, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6,
sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorita'
individuata al comma 1 lettera a).
3. Entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, entro il
18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla
provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e
trasmette alla regione od alla provincia autonoma
competente i piani di azione e le sintesi di cui
all'allegato 6 per gli agglomerati;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non
di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni,
tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui
all'art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla
provincia autonoma competente i piani di azione e le
sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e
ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture
principali che interessano piu' regioni gli stessi enti
trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni
o province autonome competenti.
3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di
interesse nazionale o di interesse di piu' regioni,
compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti
gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
alle regioni o province autonome competenti, entro il 18
luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. I
medesimi termini per la trasmissione si applicano anche
alle regioni e province autonome quando esse sono i
soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al comma
3, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6,
sono trasmessi entro il 18 ottobre 2017 e, successivamente,
ogni cinque anni all'autorita' individuata al comma 3,
lettera a).
5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono
predisposti in conformita' ai requisiti minimi stabiliti
all'allegato 5, nonche' ai criteri stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministeri della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della
normazione tecnica di settore.
6. Ferma restando la tempistica di cui al comma 3,
l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia
autonoma competente e le societa' e gli enti gestori di
servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione
di cui ai commi 1 e 3 in caso di sviluppi sostanziali che
si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in
caso di infrastrutture principali che interessano piu'
regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1
e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5. Nel caso
in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti
responsabili della redazione dei piani di azione degli
agglomerati, le attivita' di verifica sono svolte dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Nello svolgimento delle predette attivita' di
verifica, le regioni o le provincie autonome possono
avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la
protezione ambientale competente per territorio, e il
Ministero del supporto dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono
i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto
dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o
nell'esercizio delle relative infrastrutture adottati ai
sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle
emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali, i piani regionali triennali di
intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, i
piani comunali di risanamento acustico, adottati,
rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1,
della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti
piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si
applicano le indicazioni contenute nelle direttive del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26
ottobre 1995, n. 447.
9. Restano ferme le disposizioni relative alle
modalita', ai criteri ed ai termini per l'adozione dei
piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del
1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in
attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri
dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio coopera con le autorita' competenti
di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di
azione di cui al presente articolo.
10-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, adottato su proposta
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalita' per
l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un
agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.
10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del
piano di azione elaborato dalle societa' e dagli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati
interessati, l'autorita' individuata ai sensi dell'articolo
3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la
coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di
azioni e interventi sul territorio e stabilisce le
necessarie prescrizioni.
11. All'attuazione del presente articolo si provvede
con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».