Art. 4 
 
 
                      Modifiche dell'articolo 7 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 
 
  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  194,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) entro il  30
giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli
assi  stradali  e  ferroviari  principali,  nonche'   gli   aeroporti
principali;»; 
      2) la lettera b) e' soppressa; 
      3) alla lettera c)  le  parole:  «entro  sei  mesi  dalle  date
stabilite all'articolo 3, commi 1, 3  e  6,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni  cinque
anni,»; 
      4) alla lettera d)  le  parole:  «entro  sei  mesi  dalle  date
stabilite all'articolo 4, commi 1, 3  e  6,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente,  ogni  cinque
anni,»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni  e  le  province
autonome  territorialmente  competenti,  per  gli  agglomerati  e  le
infrastrutture dei trasporti principali non  di  interesse  nazionale
ne' di interesse di piu' regioni,  nonche'  per  le  zone  silenziose
degli agglomerati e per le zone silenziose in  aperta  campagna,  per
quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare: 
    a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i
dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i dati relativi alle zone
silenziose degli  agglomerati  ed  alle  zone  silenziose  in  aperta
campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica; 
    b) entro i tre mesi successivi alle date  stabilite  all'articolo
3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe  acustiche  strategiche  e
alle mappature acustiche previsti all'allegato 6; 
    c) entro i tre mesi successivi alle date  stabilite  all'articolo
4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato
6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste  nei
piani stessi. 
  2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, le societa' e  gli  enti
gestori  di  servizi  pubblici  di   trasporto   o   delle   relative
infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni,
compresi  gli  aeroporti  principali,  per   quanto   di   competenza
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, entro il 31 maggio 2020  e,  successivamente,  ogni  cinque
anni i dati di cui al comma 1, lettera a).». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 7. (Comunicazioni alla Commissione europea  e  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio).  -
          1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
          comunica alla Commissione: 
              a) entro il 30  giugno  2020  e,  successivamente  ogni
          cinque  anni,  gli  agglomerati,  gli   assi   stradali   e
          ferroviari principali, nonche' gli aeroporti principali; 
                b) (soppressa); 
                c) entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni
          cinque  anni,  i  dati  relativi   alle   mappe   acustiche
          strategiche   ed   alle   mappature   acustiche    previsti
          all'allegato 6; 
                d) entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente,  ogni
          cinque anni, nonche' i criteri adottati per individuare  le
          misure previste nei piani stessi; 
                e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori
          limite, espressi in Lden e Lnight, in vigore per il  rumore
          del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimita'
          degli aeroporti, nonche' i valori limite stabiliti  per  il
          rumore nei siti di attivita' industriali. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e  le
          province  autonome  territorialmente  competenti,  per  gli
          agglomerati e le infrastrutture  dei  trasporti  principali
          non  di  interesse  nazionale  ne'  di  interesse  di  piu'
          regioni, nonche' per le zone silenziose degli agglomerati e
          per le zone silenziose in aperta campagna,  per  quanto  di
          competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare: 
                a) entro il 31 maggio 2020 e,  successivamente,  ogni
          cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i
          dati relativi alle zone  silenziose  degli  agglomerati  ed
          alle  zone  silenziose  in  aperta   campagna,   delimitate
          attraverso idonea rappresentazione cartografica; 
                b) entro i tre mesi successivi  alle  date  stabilite
          all'articolo 3, commi 3 e 6, i  dati  relativi  alle  mappe
          acustiche strategiche e alle mappature  acustiche  previsti
          all'allegato 6; 
                c) entro i tre mesi successivi  alle  date  stabilite
          all'articolo 4, commi 3 e  6,  i  dati  relativi  ai  piani
          d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri  adottati
          per individuare le misure previste nei piani stessi. 
              2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, le  societa'
          e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
          relative  infrastrutture  di  interesse  nazionale   o   di
          interesse  di  piu'   regioni,   compresi   gli   aeroporti
          principali,  per  quanto  di   competenza   comunicano   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, entro il 31  maggio  2020  e,  successivamente,  ogni
          cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».