Art. 5
Modifiche dell'articolo 8
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,
al comma 1, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39,
e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.».
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8. (Informazione e consultazione del pubblico). -
1. L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle
mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai
piani di azione di cui all'articolo 4 e' resa accessibile
dall'autorita' pubblica in conformita' alle disposizioni
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche
avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione
informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e
3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione
comunicano, mediante avviso pubblico, le modalita' con le
quali il pubblico puo' consultare gli stessi piani; entro
quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque
puo' presentare osservazioni, pareri e memorie in forma
scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono
conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti
individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori
modalita' di partecipazione del pubblico alla elaborazione
dei piani d'azione.».