Art. 6
Modifiche dell'articolo 11
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le societa' e gli
enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3,
commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4,
commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di
ritardo.»;
b) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2-bis».
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11. (Sanzioni). - 1. Le societa' e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui
all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi
di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.
2. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture che non
adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4,
comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
3. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture che non
adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2 bis,
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 5.000 a euro 30.000.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo provvede la
regione o la provincia autonoma competente, ad eccezione
delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che
interessano piu' regioni nonche' di quelle previste al
comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».