Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali,  una
migliore perequazione delle risorse e la programmazione  di  nuovi  o
maggiori investimenti; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuove
iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi  sismici
nell'anno 2016 e 2017; 
  Considerata l'urgenza  di  misure  volte  a  favorire  la  crescita
economica del Paese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 aprile 2017; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
                                EMANA 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
        (Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale) 
 
  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per  le  cessioni  di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei  confronti  della
Pubblica Amministrazione, come definita  dall'articolo  1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, per le  quali  i  cessionari  o  committenti  non  sono
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in  materia  d'imposta
sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata  dai  medesimi
secondo  modalita'  e  termini  fissati  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze."; 
  b)  dopo  il  comma  1  sono  inseriti  i  seguenti:   "1-bis.   Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  anche  alle  operazioni
effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
  a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,
nn. 1) e 2), del codice civile,  direttamente  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 
  b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,
n. 1), del  codice  civile,  direttamente  dalle  regioni,  province,
citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni; 
  c) societa' controllate direttamente  o  indirettamente,  ai  sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n.  1),  del  codice  civile,  dalle
societa' di cui  alle  lettere  a)  e  b),  ancorche'  queste  ultime
rientrino fra le societa'  di  cui  alla  lettera  d)  ovvero  fra  i
soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196; 
  d) societa' quotate  inserite  nell'indice  FTSE  MIB  della  Borsa
italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di cui al comma 1 puo' essere individuato un  indice  alternativo  di
riferimento per il mercato azionario. 
  1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano  fino  al
termine di scadenza della misura speciale di  deroga  rilasciata  dal
Consiglio  dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395  della
direttiva 2006/112/CE."; 
  c) il comma 2 e' abrogato. 
  2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole "degli enti pubblici" sono sostituite dalla parola "dei". 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di  attuazione  del  presente
articolo. 
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
operazioni per le quali e' emessa fattura a  partire  dal  1°  luglio
2017.