Art. 5 
 
 
          (Disposizione in materia di accise sui tabacchi) 
 
  1.  Le  variazioni  delle  componenti  e  delle   misure   di   cui
all'articolo 1, comma 2,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un
gettito su base annua non inferiore 83 milioni  di  euro  per  l'anno
2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  2.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 2014,  n.  188  finalizzato  a  stabilire  le
variazioni di cui al comma 1 e' adottato entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.