Art. 7 
 
 
                  (Rideterminazione della base Ace) 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 2 e 5 le parole "dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2010"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "del   quinto   esercizio
precedente"; 
  b) al comma 6-bis le parole "all'esercizio in corso al 31  dicembre
2010"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "al   quinto   esercizio
precedente". 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire  dal  periodo
di imposta successivo a quello in corso alla  data  del  31  dicembre
2016. 
  3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  il  comma
552  e'  sostituito  dal  seguente:  "552.  Per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo: 
  a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla  data
del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento  di  capitale  proprio,
anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e  il
patrimonio netto al 31 dicembre 2010; 
  b) a partire dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in  corso
alla data del 31 dicembre 2016  e  fino  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche  la
differenza  fra  il  patrimonio  netto  al  31  dicembre  2015  e  il
patrimonio  netto  al  31  dicembre  del  quinto  periodo   d'imposta
precedente a quello per il quale si applica detto articolo 1.". 
  4. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini  dell'imposta  sui
redditi delle societa' relativo al  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando  quale
imposta del periodo precedente  quella  che  si  sarebbe  determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 1.